martedì 10 marzo 2020


INFORTUNIO SUL LAVORO. DIFFERENZE CON MALATTIA PROFESSIONALE

Si considera infortunio sul lavoro un incidente che avviene in occasione dell’attività lavorativa ma che può anche riguardare tutte quelle situazioni ambientali nelle quali il lavoratore può essere a rischio di incidenti.

Esiste anche l’infortunio in itinere, cioè l’evento traumatico che si verifica nel corso dello spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro.

L’infortunio sul lavoro è definito dalla legge come l’evento, che avviene per la c.d. causa violenta in occasione di lavoro (quindi ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa) dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Precisiamo, quindi, che si può parlare di infortunio sul lavoro quando si è in presenza di:

-un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte;
-un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa;
-una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni;
-la c.d. causa violenta.

Per tutelare il lavoratore, la Legge ha previsto un’assicurazione obbligatoria che consente di usufruire di prestazioni sanitarie specifiche ed ottenere un indennizzo che sarà tanto più elevato quanto più grave sarà l’evento traumatico e più gravi sono le conseguenze che ne derivano.

QUALI DIFFERENZE CON LA MALATTIA PROFESSIONALE?

Sia nell'infortunio che nella malattia, il lavoratore subisce un evento traumatico ma nell'infortunio, la causa dell’evento deve essere una c.d. “causa violenta”.

Nella malattia professionale, invece, la lesione della salute avviene per una c.d. causa lenta, cioè un fattore di rischio al quale il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo, come succede, ad esempio, nell'ipotesi in cui un lavoratore contragga una forma tumorale per avere respirato per anni delle esalazioni senza adeguati sistemi di filtraggio dell’aria o senza apposite mascherine.
La normativa in tema di infortunio, e in particolare la nozione di causa violenta, è stata però interpretata nel tempo in modo sempre più ampio, a tal punto da far rientrare nel concetto anche tutta una serie di reazioni psicofisiche del lavoratore che avvengono in condizioni di particolare stress o di fatica dovuti alle condizioni concrete di lavoro. 

CHE COS’E’ L’INFORTUNIO IN ITINERE

E’ l’infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi nel luogo di lavoro. Tale infortunio è ricompreso nella copertura assicurativa che viene fornita dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
E’ importante che l’infortunio avvenga all'interno del normale percorso di lavoro.
Si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè obblighi la cui mancata osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale.
L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario.
L’utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.

A QUALE INDENNIZZO SI HA DIRITTO?
·         Dall’evento traumatico deriva un
Un lavoratore che subisce un danno durante l’orario di lavoro ha diritto a ricevere dei benefici economici: l'indennizzo INAIL e solo in alcuni casi, il risarcimento del danno secondo la Codice Civile.

In entrambi i casi, il primo passo che il lavoratore deve compiere è la querela per infortunio sul lavoro; per fare ciò, è fortemente consigliato l'aiuto di un avvocato del lavoro che si occupa anche di tali questioni; successivamente sarà stabilito dagli organi competenti, se sono presenti gli estremi per l'indennizzo e quindi la responsabilità del datore di lavoro o dei colleghi.

L'indennizzo INAIL è previsto anche in mancanza di responsabilità del titolare.

Per maggiori informazioni puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com

www.dirittissimo.com - sezione lavoro
·         Il                                                                


venerdì 6 marzo 2020



PREPENSIONAMENTO PER CHI SVOLGE LAVORI USURANTI
Chi svolge attività particolarmente faticose e pesanti ha diritto di accedere alla pensione a condizioni agevolate: si tratta nello specifico di addetti a mansioni particolarmente usuranti, dei lavoratori adibiti a turni di notte, degli addetti alla catena e al servizio pubblico di trasporto collettivo. Queste attività devono essere state svolte per metà della vita lavorativa o per sette degli ultimi dieci anni e non devono essere confusi con i “lavori gravosi” per cui il pensionamento è disciplinato a parte.
CHI SVOLGE LAVORI USURANTI?
I lavoratori interessati dal pensionamento anticipato sono:
-addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto;
-lavoratori adibiti a turni di notte per almeno sei ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un minimo di 64 giorni all’anno;
-lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno;
-addetti alla linea catena che svolgono l’attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante delle stesse;
-conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

CHI PUO’ BENEFICIARE DEL PREPENSIONAMENTO TRA I LAVORATORI CHE SVOLGONO LAVORI USURANTI ?
Possono beneficiare del prepensionamento tutti i lavoratori che maturano i seguenti requisiti dal primo gennaio al 31 dicembre 2021:
·         se in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni (utile ai fini della pensione di anzianità);
·         se lavoratori dipendenti purché in possesso di un'età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi (fermo il raggiungimento della quota di 97,6);
·         se lavoratori autonomi invece con un'età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi (fermo il raggiungimento di quota 98,6).
Ci sono invece requisiti anagrafici e contributivi diversi per i lavoratori notturni che lavorano su turni in base al numero di giorni lavorati all'anno, così come quelli che prestano la loro attività lavorativa per una durata pari all'intero anno lavorativo.
TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA:

La domanda per beneficiare del prepensionamento deve essere presentata, per chi matura i requisiti dal primo gennaio al 31 dicembre del 2021, entro il primo maggio 2020 corredata dalla documentazione relativa al rapporto di lavoro e alla sua durata (libro matricola, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, ruolo di equipaggio, comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto) con modalità telematica corredata dal modulo "AP45".
Una volta inoltrata la domanda, l'Inps ha l'onere di comunicare, dopo aver verificato che ci sono i dei requisiti richiesti dalla legge, se essa può essere accolta o deve essere rigettata.
Per coloro che presentano domanda entro il primo maggio 2020, ma che maturano i requisiti tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021 l'accoglimento avviene con riserva, perché subordinata al perfezionamento degli stessi.
Cosa accade in caso di domande inoltrate tardivamente?

La domanda per il riconoscimento del beneficio presentata oltre il 1° maggio 2020, in presenza dei requisiti richiesti, comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato nei seguenti tempi:
·         di un mese, se il ritardo è inferiore o pari a un mese;
·         di due mesi, se il ritardo è superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
·         di tre mesi, se il ritardo è pari o superiore a tre mesi.
Dette decorrenze non valgono per il personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e musicale (AFAM). Il trattamento pensionistico anticipato per loro non può decorrere prima del primo settembre e del primo novembre dell'anno in cui maturano i requisiti, sempre che gli stessi ne siano in possesso a quelle date.
Per questi soggetti è previsto che, se la domanda viene presentata dopo il primo maggio 2020, la decorrenza della pensione ha inizio dal primo settembre o dal primo novembre dell'anno successivo.
Se desideri avere una consulenza in tale materia,puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com 
www.dirittissimo.com - sezione previdenziale

venerdì 28 febbraio 2020



Sei stato vittima di un incidente stradale?!

Lo Studio Legale Dirittissimo, mediante i suoi avvocati, propone una tutela stragiudiziale completa del Vostro sinistro stradale.

Precisamente:

I professionisti esamineranno nei fatti la responsabilità delle parti nel sinistro; di tutte le persone che si rivolgeranno ai professionisti dello studio, sia soggetti privati che società che svolgano servizi di trasporto, nonché l’azione di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte, nel caso in cui il dipendente si sia infortunato durante l’orario di lavoro e sia nell'impossibilità di svolgere la propria attività di dipendente.

Nel merito, i professionisti dello studio esamineranno la documentazione utile da Voi prodotta (a titolo esemplificativo: Carta identità e Codice fiscale e Patente dei conducenti dei veicoli coinvolti, modulo di costatazione amichevole, verbale della Municipale, certificati medici, dati della polizza assicurativa dei veicoli coinvolti) il tutto per verificare se ci siano in concreto gli estremi per una richiesta di risarcimento del danno.

La richiesta di risarcimento del danno può riguardare sia i danni relativi al veicolo, sia i danni relativi alla persona e potrà essere inoltrata sia nell'ipotesi in cui le lesioni siano inferiori al 9% della Tabella relativa al danno biologico prevista dal Tribunale di Milano (lesioni di lieve entità), sia nell'ipotesi che tali lesioni siano superiori al 9% (ovvero lesioni di grave entità).

Svolta la prima consulenza, si procederà con l’invio di una diffida nei confronti dell’assicurazione di controparte.

Per questa fase è previsto:
-studio della documentazione reperita in precedenza;
-redazione della diffida ed invio della stessa;
-trattazione con i periti dell'assicurazione di controparte e con il liquidatore al fine di determinare la proposta di liquidazione da parte della Compagnia Assicurativa.

N.B. Si specifica che se si desidera inviare anche la lettera di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte per infortuni subiti dal lavoratore durante l’orario di lavoro, questa avrà un costo esiguo ulteriore.

Qualora ci fossero lesioni, un ulteriore costo – modesto - che il cliente dovrebbe sostenere è quello relativo alla perizia medica redatta da un nostro consulente affidabile e qualificato, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Milano.

Una volta liquidato l'importo dalla Compagnia Assicurativa, la stessa provvederà a liquidare il risarcimento per il cliente e quanto anticipato per spese mediche, medicinali e perizia del CTU.
Chi fosse interessato a tale consulenza, ci contatti direttamente ai numeri di telefono riportati al termine dell'articolo in modo tale che tutte le informazioni su costi e modalità concrete di trattazione del sinistro verranno spiegate ed indicate a ciascuna persona interessata.

Nel caso in cui invece il cliente volesse procedere giudizialmente, la situazione sarà differente ed i costi verranno preventivati in sede di appuntamento.

Se sei stato coinvolto in un incidente stradale e necessiti di una consulenza legale, contattaci al seguente indirizzo email: studiolegale@dirittissimo.com 

www.dirittissimo.com - trattazione sinistri stradali

mercoledì 26 febbraio 2020


PRESCRIZIONE PER CHIEDERE IL PAGAMENTO DI STIPENDI MAI RICEVUTI: QUANTO TEMPO?

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) quali sono gli effetti sulla prescrizione dei crediti di lavoro nelle aziende con più di 15 dipendenti?

C’è stata a riguardo, una recente pronuncia ( Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri – Luglio 2019) che ha confermato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), la prescrizione dei crediti di lavoro (ovvero il momento dal quale decorre il termine di 5 anni per agire in giudizio) non decorre in corso di rapporto nemmeno nelle aziende con più di 15 dipendenti.

 L'art. 2948 n. 4 del codice civile prevede  cinque anni il predetto termine e prima dell’introduzione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la sentenza n. 63 del 10/6/1966 della Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità di tale norma, poiché non consentiva il decorso della prescrizione in corso di rapporto dal momento che il lavoratore "può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè il timore del licenziamento".

Successivamente, con l'introduzione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi di lavoro si differenziava a seconda del grado di stabilità del rapporto di lavoro, ovvero se l’eventuale Giudice avesse il potere o meno di ristabilire o meno la reintegrazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

Con l'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e con le sostanziali modifiche all'art. 18 St. Lav., le tutele previste in favore del lavoratore ingiustamente licenziato sono state indebolite, limitando sempre le possibilità per il giudice di stabilire la reintegra dello stesso.

Pertanto, ad oggi, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla soglia numerica occupazionale del datore di lavoro (azienda) presso cui sono impiegati, la prescrizione quinquennale decorre dal termine del rapporto di lavoro.

Per avere maggiori informazioni puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com

www.dirittissimo.com - sezione lavoro- 


martedì 10 dicembre 2019


RICORSI VS TAGLI ALLE C.D. PENSIONI D’ORO

Di recente, sul tema, si è espressa la Corte dei conti di Trieste, con l’ordinanza n. 6/2019, un primo traguardo per noi avvocati impegnati nella procedura giudiziale volta a far valere l’incostituzionalità della parte di legge di bilancio (145/2018) che prevede l’ennesimo blocco della perequazione e il prelievo straordinario sulle pensioni di importo medio-alto (c.d. “pensioni d’oro”).

Uno dei punti forti dell’ordinanza che fa sull’incostituzionalità del provvedimento dei tagli, è proprio il fatto che tali provvedimenti legislativi che stabiliscono i tagli e il blocco perequativo, non rispettano minimamente i tre fondamentali principi posti dalla Corte Costituzionale in tema di previdenza: ragionevolezza, adeguatezza, affidamento.

Inoltre, la modalità di prelievo con durata quinquennale, non si può di certo definire una misura occasionale, atta a giustificare una condizione di eccezionalità e/o di specifica crisi del settore previdenziale, cui si debba far fronte con tale forma di vero e proprio “prelievo fiscale” . Questo prelievo, essendo limitato solo ad una ristretta cerchia di soggetti, si palesa dunque del tutto ingiustificato e discriminatorio, impropriamente sostitutivo di un intervento di fiscalità generale nei confronti di tutti i cittadini. 

Abbiamo presentato e presenteremo ancora ricorsi alla Corte dei Conti o al Tribunale Ordinario del Lavoro, a seconda che si tratti di pensionati ex dipendenti pubblici, ovvero di privati. Le norme approvate con la Legge di Bilancio per il 2019, reiterano precedenti norme sui tagli e pertanto, riteniamo, siano da dichiarare incostituzionali.

L’auspicio è che anche gli altri Tribunali e Corti dei Conti si associno a tale ordinanza così da far prevalere l’illegittimità di un provvedimento che discrimina categorie di pensionati a discapito di coloro che hanno sempre lavorato e versato onestamente i contributi durante la loro vita lavorativa”.

 Avv. Celeste Collovati


martedì 22 ottobre 2019



5 CONSIGLI PER RECUPERARE LO STIPENDIO SE IL DATORE DI LAVORO NON PAGA LA BUSTA

Spesso i lavoratori, specialmente di questi tempi, si ritrovano a dover  “fare i conti” con la crisi dell’azienda e a non ricevere gli stipendi concordati. Questi, infatti, vengono sospesi, ridotti e a volte non pagati.
Che fare, allora, in questi casi? In molti si rivolgono, in prima battuta, al sindacato.
E, purtroppo, neanche in questo caso riescono ad ottenere sempre giustizia.
Così non resta che rivolgersi all’avvocato del lavoro.

L’avvocato del lavoro cerca in prima battuta di raggiungere soluzioni non conflittuali, per poi ricorrere al giudice quando proprio ha tentato tutte le carte.

Cosa, allora, potrebbe consigliarvi il vostro legale di fiducia, per recuperare lo stipendio non pagato? L’avvocato del Lavoro ve lo spiega in questo articolo

1)    La diffida
Di sicuro, un atteggiamento inizialmente collaborativo può essere una scelta vincente, specie con le aziende che hanno una momentanea crisi di liquidità.
La lettera di sollecito (anche detta “messa in mora” o “diffida”) serve anche a interrompere i termini della prescrizione. La lettera viene redatta dall’avvocato del Lavoro e in essa è sempre meglio quantificare con esattezza l’importo dovuto, quanto meno indicando le mensilità e gli altri emolumenti che non sono stati pagati.
Se poi il conteggio è complesso, e include anche rivendicazioni di straordinari e permessi non retribuiti, meglio farsi redigere un conteggio analitico da un consulente del lavoro (documento che, eventualmente, potrà anche essere allegato alla lettera di diffida).
2)    La conciliazione alla DTL

La Direzione Territoriale del Lavoro è un organo che si trova in tutte le province (ha infatti sostituito la vecchia DPL, Direzione Provinciale del Lavoro). Tra i suoi compiti vi è quello di svolgere dei tentativi di conciliazione tra lavoratori e datore di lavoro (tentativi che, una volta, dovevano essere esperiti obbligatoriamente prima di fare la causa in tribunale; oggi invece sono liberi e volontari).
Il tentativo di conciliazione, che si svolge davanti a un avvocato del Lavoro e uno dell’azienda, con un presidente della commissione, è gratuito e relativamente breve (tutto si svolge in una udienza o al massimo due). A seconda del carico di lavoro dell’ufficio, la convocazione delle parti viene effettuata a distanza di poche settimane dalla richiesta.
Su richiesta dell’Avvocato del lavoro, la DTL comunicherà poi alle parti la data dell’incontro. In tale sede, il mancato raggiungimento dell’accordo non ha alcuna ripercussione né sanzione per entrambe le parti. Al contrario, il verbale di accordo diventa titolo esecutivo e consente al lavoratore – in caso di inadempimento del datore – di andare direttamente dall’ufficiale giudiziario per il pignoramento (previa notifica dell’atto di precetto). Ma per questo è necessario comunque valersi di un avvocato che spiegherà meglio la procedura.
3) La negoziazione assistita
Lo strumento è stato appena inserito dalla nuova riforma della giustizia e richiede la presenza degli avvocati del lavoro di entrambe le parti. Anch’esso è un sistema di risoluzione stragiudiziale della controversia, che mira a tentare un accordo bonario tra le parti.

4) Tentativo di conciliazione monocratico
Sempre presso la DTL il lavoratore può chiedere l’intervento di un ispettore che verifichi se il datore è in regola con le norme lavoristiche e contributive. Come lo strumento della conciliazione, anche questo è volontario, facoltativo.
A differenza dell’altro tentativo di conciliazione in DTL, in tal caso, se non si raggiunge l’accordo, scatta una verifica presso la sede del datore per accertare (con acquisizione di documentazione e testimonianze) se il rapporto di impiego si è svolto correttamente o meno. E, in quest’ultimo caso, potrebbero essere comminate all’azienda sanzioni particolarmente rilevanti.

5) Ricorso in Tribunale
La carta del tribunale è sicuramente l’ultima strada da considerare: sia per i tempi che comporta, sia per i costi, sia soprattutto per la forte conflittualità che si potrebbe creare tra le parti in causa.
Tuttavia, se l’azienda è a rischio insolvenza e, quindi, in procinto di fallimento, forse è meglio non aspettare e procedere subito con la via giudiziale: in tal modo vi procurereste subito un titolo da spendere poi, in caso di fallimento, innanzi al giudice delegato e ottenere più velocemente il pagamento.

Contatta subito un avvocato del lavoro dello studio legale Dirittissimo per spiegare il Tuo caso, scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com!!

Appuntamento gratuito se conferisci il mandato all'avvocato!

www.dirittissimo.com - sezione lavoro 

mercoledì 2 ottobre 2019


LAVORO NERO: COME TUTELARSI? 

Per lavoro nero s’intendono tutte quelle attività lavorative svolte senza che siano effettuate le necessarie comunicazioni relative all’assunzione, ai competenti Enti Pubblici (Centri per l'impiego, enti previdenziali). Il lavoro nero può essere svolto in un contesto aziendale oppure in maniera autonoma (es. lavoro domestico).

Leggi tutto l'articolo!

Per raccontare il Tuo caso e tutelare i Tuoi interessi puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com e fissare un appuntamento con un nostro avvocato del lavoro!

www.dirittissimo.com  - sezione lavoro