martedì 11 settembre 2018


ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI DELL’INPS RELATIVE ALLE SOMME CORRISPOSTE IN MANIERA ERRONEA.


Non di rado, molti pensionati ricevono comunicazioni dell’INPS circa somme corrisposte in maniera erronea sulla pensione.

Si tratta di un fenomeno molto frequente nel rapporto tra Inps e pensionati, quello dell’erogazione di somme di pensione maggiori di quelle spettanti e nella maggior parte dei casi il cittadino non sa nemmeno il perché gli abbiamo corrisposto una cifra maggiore di quella che gli spettava e si trova così ad essere un debitore senza colpe.

E’ quel che è successo ad una signora nostra cliente che, da un giorno all’altro, si è vista arrivare una comunicazione in cui l’Inps le chiedeva la restituzione di ben Euro 14.000,00 con la motivazione di un errore nel calcolo della pensione comunicando che da un certo giorno, avrebbe iniziato a trattenere parte della pensione residua come rata del debito.

Che fare in tali casi?

E’ bene sapere che la Cassazione (nel 2017) si è espressa per far fronte a tali situazioni purtroppo non infrequenti, affermando che L'ente erogatore, l’Inps, può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell'interessato. 


La Cassazione fa riferimento ad un principio generale di irripetibilità delle pensioni secondo cui "le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”, ipotesi, peraltro, assai improbabile o difficile da dimostrare.

Si tratta di una pronuncia che cerca di porre rimedio ad un fenomeno molto frequente nel rapporto tra Inps e pensionati.

…..(la Cassazione sezione lavoro è n. 482/2017)

Se anche Tu hai ricevuto una richiesta di restituzione di soldi puoi contattare i nostri avvocati per tutelare la Tua posizione.

www.dirittissimo.com - sezione previdenziale





lunedì 10 settembre 2018



INFORTUNIO IN PALESTRA: COME COMPORTARSI?

IN QUALI CASI E’ POSSIBILE OTTENERE UN RISARCIMENTO?

Ti è mai capitato di farti male in palestra, magari cadendo, mentre ti appresti a fare i tuoi esercizi, per esempio, sul tapis roulant?

Ci sono dei casi in cui puoi chiedere ed ottenere il risarcimento al gestore della palestra.

In linea generale è bene sapere che per il risarcimento dell’infortunio procuratovi all’interno della palestra, sono applicabili le regole che valgono per i casi di sinistri stradali.

Fra cliente e la palestra, già dal momento dell’iscrizione, s’intende concluso un vero e proprio contratto atipico, cioè non specificatamente disciplinato dal Codice Civile.

L’iscritto nel momento in cui si iscrive in palestra, acquista, dietro corresponsione di una somma di denaro a titolo di abbonamento, il diritto di usufruire della palestra e il dovere da parte dell’istruttore con una preparazione professionale di essere in grado di valutare a priori se l’iscritto può/ è capace di effettuare quel determinato esercizio senza che ciò costituisca un rischio.

Di contro, il gestore della palestra può dedurre la capacità del soggetto di esser in grado di svolgere  un certo tipo di attività, solo dopo che l’iscritto abbia consegnato il certificato medico che attesti il suo buono stato di salute.

ALCUNI CONSIGLI UTILI

Anzitutto, è consigliabile scegliere una palestra che preveda un’assicurazione il più possibile onnicomprensiva.

L’assicurazione è obbligatoria solo per i tesserati con le federazioni e discipline riconosciuti dal CONI, ma in generale i centri sportivi sono muniti di assicurazione in caso di infortunio dei clienti. La quota assicurativa in questi casi, se non è autonoma, viene inserita in quella di iscrizione o di associazione. E’ quindi buona abitudine informarsi sulle condizioni della polizza assicurativa e, in alternativa, tutelarsi autonomamente stipulando una polizza del modello delle assicurazioni R.C.: ne esistono di tutte le tipologie ed i costi sono relativamente contenuti.

Da un punto di vista pratico, appena avvenuto l’infortunio, è necessario rivolgersi subito al medico e farsi rilasciare, dopo la visita, un certificato che comprovi la gravità del danno e indichi le cure mediche da seguire.

Inoltre, è bene conservare sempre tutte le ricevute dei pagamenti effettuati per svolgere le terapie per poter ottenere il rimborso degli stessi.

Occorre avvertire dell’incidente/infortunio altresì il gestore della palestra e la Compagnia Assicuratrice, meglio se con una raccomandata con ricevuta di ritorno per conservare la prova dell’avvenuta ricezione.

Di norma, anche il medico dell’assicurazione effettua una visita per verificare l’effettivo danno, a seguito della quale verrà proposta una liquidazione.

Detto ciò, prestate attenzione alle ipotesi che si possono verificare:

1) se la palestra non è assicurata per infortuni o lo è, ma non per il tipo di infortunio avvenuto….

In questi casi può essere utile rivolgersi ad un legale per farsi consigliare ed, eventualmente, intraprendere una causa giudiziale di risarcimento danni.

2)se gli attrezzi della palestra sono degradati…

In tali casi, dovete sapere che in virtù dell’art. 2051 cc. il gestore è il “custode” dei beni presenti all’interno dei locali e dunque ha l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per preservare l’incolumità fisica dei clienti della palestra. Pertanto, deve cercare di prevenire qualsiasi situazione di pericolo dovuta al malfunzionamento degli attrezzi della palestra. A titolo esemplificativo, deve controllare che i cavi di una panca con i pesi siano ben saldi o che il pavimento non sia scivoloso.

Se trascura la regolare di ordinaria manutenzione e, a causa di ciò, si verifica un infortunio, sarà necessariamente obbligato a risarcire il danno.

Potrebbe invece sussistere una responsabilità in solido tra gestore della palestra e insegnante, per esempio di un corso che si svolge in palestra, nell’ipotesi in cui l’infortunio si verificasse durante lo svolgimento di un esercizio consigliato dall’insegnante stesso; quest’ultimo infatti potrebbe rispondere dell’infortunio assieme al gestore della struttura, poiché gli esercizi devono essere calibrati in base all’età, alle condizioni fisiche e alle effettive capacità degli allievi. La casistica è talmente vasta che è impossibile ridurla ad una regola universale.

E’ sempre consigliabile sentire il parere di un legale che possa far luce sulla della responsabilità in capo all’insegnante o al gestore. 

Attenzione, perché i casi vanno valutati analiticamente di volta in volta. Esistono dei casi in cui non ci si può appellare al mancato controllo sulle attrezzature da parte del gestore della palestra (quando per esempio, la persona, un principiante, avrebbe dovuto con l’ordinaria diligenza, evitare di fare un movimento per il quale non era allenato).

Sarà poi il giudice a valutare se il danno è derivato dalla potenziale lesività dell’attrezzatura e/o a causa del comportamento negligente del gestore/insegnante. In altre parole, se il danno non è conseguenza di un comportamento imprudente e indisciplinato del cliente o di un evento totalmente imprevedibile ed eccezionale, il giudice riconoscerà un diritto al risarcimento.


TIPOLOGIE DI DANNI CHE POSSONO ESSERE RISARCITI

Generalmente vengono rimborsate le spese sostenute per le terapie e il mancato guadagno derivante dal danno, ad esempio per il fatto che non si è potuti svolgere l’attività lavorativa a causa del riposo forzato imposto dal medico.

E’ bene sapere che la giurisprudenza riconosce inoltre come risarcibili anche il c.d. danno morale e quello c.d. danno biologico.

Il primo consiste nel “momentaneo turbamento psicologico collegato alla sofferenza fisica e al dolore morale” mentre il secondo, più grave, si verifica quando l’infortunio ha inciso negativamente sullo stato d’animo di chi l’ha subito e sulla sua attitudine psicologica a partecipare alle normali attività quotidiane. La categoria è ampia e ricomprende, tra le tante, la riduzione dalla capacità di relazione con altri individui e la diminuzione dell’attitudine di una persona a lavorare, od anche la diminuzione della capacità sessuale.

Qualora vi fosse capitata una situazione simile e volete sapere se c’è possibilità di chiedere un giusto risarcimento, consigliamo di sentire il parere di un legale che Vi potrà illustrare la casistica e valutare con Voi la possibilità di intraprendere un’azione legale per ottenere quanto Vi spetta.


Abg. Celeste Collovati

www.dirittissimo.it - sezione diritto civile 

mercoledì 5 settembre 2018


NASPI: QUANDO E A CHI SPETTA?



Se il rapporto di lavoro con una società è regolato a partita IVA. Cosa accade in merito alla Naspi se poi non dovessero più rinnovare il contratto?



L’indennità di disoccupazione Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione e precisamente:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Sono esclusi da questa prestazione le seguenti categorie:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASPI.

La normativa di riferimento è il D.Lgs 4 marzo 2015 n. 22 in attuazione della Legge 183/2014 meglio conosciuta come Jobs Act. In seguito la circolare dell’Inps n. 94 del 2015 che ha chiarito tutti gli aspetti della Naspi in vigore dal 1° maggio 2015.



Può richiedere la Naspi un disoccupato licenziato, che svolga un’attività come lavoratore autonomo o parasubordinato, se rispetta il limite di reddito lordo annuo che è pari ad Euro 4.800.

A tal proposito, il Ministero del lavoro con la circolare 34/2015 ha chiarito che la condizione di “non occupazione” è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma.

Se invece non viene rinnovato il contratto di lavoro autonomo a partita Iva non si ha diritto alla Naspi.



Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Avvocato del lavoro: scrivi a dirittissimo@gmail.com.



Studio Legale Dirittissimo

giovedì 19 luglio 2018


MUTUI FONDIARI: COSA SONO E QUALI NOVITA'



Quando un soggetto, privato o impresa, acquista un immobile ed ha necessità di accedere ad un finanziamento, soccorre l’istituto giuridico del mutuo fondiario previsto dagli artt. 38 e seguenti del Testo Unico Bancario.


Il mutuo fondiario, per le caratteristiche tecniche che lo distinguono dal mutuo ipotecario ordinario, è la soluzione più conveniente per il privato che ha già una certa quantità di liquidi da investire nell’acquisto della prima casa, ed ha la possibilità, quindi, di ridurre l’ammontare del finanziamento che gli è necessario per farlo rientrare nella cifra limite concessa, stabilita, per legge, all’80% del valore dell’immobile. 


È così possibile accedere a tassi di interesse agevolati riservati a questa tipologia di mutuo, oltre che ai benefici fiscali e al consistente taglio dei costi, di gestione nonché notarili, che lo contraddistinguono rispetto ai mutui comuni.


Va detto che questa particolare tipologia di mutui presenta vantaggi consistenti anche per le Banche. Il carattere fondiario del mutuo permette infatti alla banca di non subire la revocatoria fallimentare dell’ipoteca ottenuta a garanzia del credito (articolo 39, comma 4, TUB) e di poter eseguire individualmente il proprio titolo creditizio anche se è già instaurata una procedura concorsuale, dopo la quale sono generalmente vietate le procedure esecutive individuali (articolo 41, comma 2, TUB).


Le più recenti novità in materia di mutuo fondiario riguardano la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ord. 11543 del 2018), la quale ha stabilito che, qualora tale tipologia di mutuo sia erogata per una quota superiore all’80% del finanziamento, il medesimo sia nullo, mentre invece in precedenza la Cassazione qualificava tale violazione come mera irregolarità amministrativa, al fine di non far perdere alla Banca la garanzia ipotecaria. Tuttavia, la Cassazione nella decisione citata afferma come, nonostante il mutuo fondiario sia nullo nel caso di superamento del limite, la Banca non perda la garanzia ipotecaria: il mutuo fondiario nullo si converte, infatti, in un comune mutuo ipotecario, ai sensi dell’art. 1424 del Codice Civile. La Banca manterrà il privilegio ipotecario, ma perderà il vantaggio di poterlo eseguire con procedura individuale, dovendo partecipare a quella concorsuale unitamente agli altri creditori.


Ulteriori novità sono state normativamente previste in materia di obblighi informativi in favore del cliente della Banca che richieda un mutuo fondiario: le informazioni devono rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede, ed, i particolare, favorire il confronto tra le diverse offerte di credito presenti sul mercato, e consentire al cliente di valutare le implicazioni e assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.





Per ulteriori informazioni: infoquestionibancarie@gmail.com oppure chiama il 328.2408154

Avv. Luca Canevari - studio legale dirittissimo 


giovedì 5 luglio 2018


SERVIZIO DI CONSULENZA  E TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI
Sei stato vittima di un incidente stradale?! Con un minimo costo dell’invio di una raccomandata potrai ottenere il miglior risarcimento: vi offriamo un servizio al minor costo possibile e con la massima resa!

Il nostro studio prevede un servizio di prima consulenza gratuita (valutazione in merito alla responsabilità delle parti nel sinistro) a tutti i clienti interessati, sia soggetti privati che società che svolgano servizi di trasporto, nonché l’azione di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte, nel caso in cui il dipendente si sia infortunato durante l’orario di lavoro e sia nell’impossibilità di svolgere la propria attività di dipendente.

Provvederemo ad effettuare una prima valutazione gratuita del sinistro -fase stragiudiziale- dopo aver esaminato la documentazione utile da voi procurata (a titolo esemplificativo: carta identità e codice fiscale e patente dei conducenti dei veicoli coinvolti, modulo di costatazione amichevole, verbale della Municipale, certificati medici, dati della polizza assicurativa dei veicoli coinvolti) il tutto per verificare se ci sono in concreto gli estremi per una richiesta di risarcimento del danno.

La richiesta di risarcimento può riguardare sia i danni relativi al veicolo, sia i danni relativi alla persona e potrà essere inoltrata sia nell’ipotesi in cui le lesioni siano inferiori al 9% della Tabella relativa al danno biologico prevista dal Tribunale di Milano (lesioni di lieve entità), sia nell’ipotesi che tali lesioni siano superiori al 9% (ovvero lesioni di grave entità).

Svolta la prima consulenza, si procederà con l’invio di una diffida nei confronti dell’assicurazione di controparte.

Per questa fase è previsto:

-studio della documentazione reperita in precedenza;

-redazione della diffida ed invio della stessa;

-trattazione con i periti dell'assicurazione di controparte e con il liquidatore.

N.B. Si specifica che se si desidera inviare anche la lettera di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte per infortuni subiti dal lavoratore durante l’orario di lavoro, questa avrà un costo esiguo ulteriore.

Qualora ci fossero lesioni, un ulteriore costo -modesto- che il cliente dovrebbe sostenere è quello relativo alla perizia medica redatta da un nostro consulente affidabile e qualificato, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Milano.

Una volta liquidato l'importo dalla Compagnia Assicurativa, la stessa provvederà a liquidare il risarcimento per il cliente e le nostre spese legali oltre a quanto anticipato per spese mediche, medicinali e perizia del CTU.

Chi fosse interessato a tale consulenza, ci contatti direttamente ai numeri di telefono riportati al termine dell'articolo in modo tale che tutte le informazioni su costi e modalità concrete di trattazione del sinistro verranno spiegate ed indicate a ciascuna persona interessata.

Nel caso in cui invece il cliente volesse procedere giudizialmente, la situazione sarà differente: sono previsti costi vivi da sostenere relativi alla procedura giudiziale e il costo verrà quantificato, a seconda dei casi, volta per volta.

Rispondiamo in breve tempo e siamo a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Studio Legale Dirittissimo – info e contatti: dirittissimo@gmail.com /328.2408154

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giovedì 28 giugno 2018

RECUPERO MENSILITA' NON PAGATE - COME FARE ?

Quanto tempo ha il lavoratore per procedere, tramite un Avvocato specializzato nel diritto del lavoro, per chiedere il pagamento di qualsiasi somma avente natura retributiva?

Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?

Fino a quando il lavoratore può agire in giudizio per vedersi riconoscere somme a titolo retributivo connesse allo svolgimento della propria prestazione lavorativa?

Che cosa è cambiato dal 2012 per i lavoratori che vogliano recuperare crediti retributivi legati al rapporto di lavoro (stipendi non pagati, differenze retributive di varia natura, TFR, etc …) ?

La maggior parte dei crediti retributivi legali al rapporto di lavoro hanno una prescrizione quinquennale (ex Art. 2948 c.c., commi 4 e 5).

Se da un lato, nulla è mutato riguardo alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i lavoratori delle cd. “piccole imprese” (fino a 15 dipendenti), diversa è la situazione dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti, per i quali è applicabile indistintamente la Riforma Fornero del 2012 che ha ridotto i casi di licenziamento illegittimo per i quali è prevista la reintegrazione, ora sostituita per la maggior parte dei licenziamenti con una tutela meramente risarcitoria (cd. “monetizzazione del licenziamento illegittimo”).

Anche giurisprudenza più recente si è chiesta se il “timore da recesso” ricorresse ora anche per i dipendenti delle grandi realtà, oggi non più assicurati dal reintegro in servizio in caso di licenziamento illegittimo.

Tale riflessione deve essere estesa, a maggior ragione, anche ai lavoratori post Jobs Act a cui si applica il contratto a tutele crescenti, per i quali la tutela “forte” reale non troverà quasi più applicazione, sostituita da una tutela meramente risarcitoria, al pari dei lavoratori delle piccole realtà.

Pertanto, è evidente che anche per tali lavoratori, debba trovare applicazione una prescrizione non più in costanza di rapporto, ma dal momento della cessazione dello stesso.

In tal senso, a seguito di ricorsi presentati da Avvocati del Lavoro di Milano e Torino, si è pronunciato il Tribunale di Milano e Torino (Trib. Milano Sez. Lav. 16 dicembre 2015 e Trib. Torino Sez. Lav. 25 maggio 2016), affermando che fino al luglio 2012, i crediti retributivi siano caratterizzati da prescrizione in costanza di rapporto e successivamente il termine risulta sospeso (vedi: Rivista Guida al Lavoro, n. 29/2016, pag. 36 e ss.).

Consigliamo al lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta al recupero di uno stipendio non pagato, del mancato riconoscimento di straordinari e ferie, del non pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto o altri crediti di natura retributiva, di rivolgersi ad un Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente, se è ancora nella possibilità di esercitare tale diritto, ed in caso positivo, procedere con la dovuta azione giudiziaria a tutela dei propri interessi.

Per informazioni e contatti scrivi a: dirittissimo@gmail.com oppure contatta il seguente numero: 328.2408154.

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martedì 5 giugno 2018


ACCORDI DI BUONUSCITA: L’AVVOCATO DEL LAVORO COMMENTA




Può capitare che Lavoratore e Datore di Lavoro non abbiano più interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro intercorrente tra gli stessi.


Talvolta tale interesse è comune alle parti oppure, in altri casi, è l’azienda stessa a verificare, convocando il lavoratore e facendogli una proposta di chiusura bonaria del rapporto (la cosiddetta “Buonuscita”), spesso formulata come un’unica alternativa ad un minacciato licenziamento.




In questa fase è bene che il lavoratore sia seguito nelle trattative con l’azienda e che si faccia assistere da un Avvocato del Lavoro, anche in considerazione del fatto che la controparte si attiva quasi esclusivamente con l’ausilio di personale competente in materia  (avvocato del lavoro aziendale / direttore del personale / consulente del lavoro, che conducono direttamente la trattativa con il lavoratore o operano dietro le quinte, suggerendo quale strategia adottare all’azienda).


Per evitare dunque che ci sia questa sproporzionalità di tutela, è bene che il lavoratore faccia assistere nelle trattative dagli Avvocati del Lavoro.


Questa fase è di fondamentale importanza e pertanto se portata avanti da avvocati esperti in diritto del lavoro può comportare ottimi vantaggi per il lavoratore, ottenendo ottimi risultati, non solo sotto il profilo delle trattative economiche,  ma anche sotto l’aspetto prettamente legale, ovvero nella redazione dell’importante testo di accordo tra le parti (cosiddetto “Tombale”).


Perché affidarsi allo staff di Dirittissimo?


Perché l’assistenza di un avvocato del lavoro esperto in tal campo permette di avere una valutazione altamente probabilistica di come potrebbe concludersi l’eventuale processo e dunque di maturare una consapevole aspettativa nelle trattative pregiudiziali volte all’ottenimento della cosiddetta “Buonuscita”.


Il nostro legale, esperto in tal materia, approfondirà il tuo caso, analizzando buste paga, bonus, premi, benefit ed ogni altro elemento economico da valutare nella relativa trattativa.


Tale valutazione, operata da Avvocati del lavoro, consentirà di affrontare le trattative con la controparte con maggior sicurezza e decisione, elementi imprescindibili per uscirne vincenti.


Contatta il 328.2408154 oppure scrivi a: dirittissimo@gmail.com


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