giovedì 16 giugno 2016

DOPO DI NOI: Diritti di Civilta'


E’stato approvato in via definitiva il disegno di legge sulla assistenza ai disabili gravi in caso di morte dei genitori o del tutore. Il ddl c.d. "Dopo di noi" e’ diventato legge dello Stato.
Un fatto di civiltà per migliaia di famiglie ed una risposta a tanti genitori per il futuro dei loro figli disabili.
Le misure messe in atto sono diverse: dalla creazione di un progetto di cura personalizzato, agli sgravi fiscali per l’assistenza e per la devoluzione del patrimonio ereditario.
Il testo permette di garantire ai disabili gravi, rimasti privi del sostegno familiare (perché hanno perso entrambi i genitori), di poter fare affidamento su strumenti di tutela ad hoc e su una vera e propria rete di assistenza.
Che cosa prevede la nuova normativa?

Destinatari

I beneficiari della legge  sono i disabili gravi: il parametro di disabilità non è stato ancora definito, ma si ritiene che ci si riferirà al possesso di handicap grave secondo la Legge 104, secondo l'Istat riguarderanno una platea tra i 100mila e i 150mila soggetti
La disabilità tutelata dalla norma non è quella determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
I disabili gravi tutelati sono quelli privi di sostegno familiare in quanto senza genitori o tutori, o con genitori o tutori non in grado di occuparsi della loro assistenza.

Programma di cura

Il primo beneficio previsto dalla legge è il programma, o progetto, di cura ed assistenza dei disabili: si tratta della progressiva presa in carico del soggetto svantaggiato durante l’esistenza in vita dei genitori stessi. In pratica, padre, madre o tutori potranno decidere a chi sarà affidato il disabile dopo la loro scomparsa e come sarà gestito il patrimonio.
L’obiettivo del progetto è evitare, al decesso dei genitori o dei tutori, l’istituzionalizzazione dei disabili più gravi: una valida alternativa al ricovero ed anche un mezzo di integrazione dei soggetti svantaggiati e di sviluppo di una rete di protezione.
Proprio per questo, è prevista anche l’attivazione di percorsi per lindipendenza dell’individuo, con il fondamentale intervento di case famiglia e comunità. L’integrazione dei soggetti svantaggiati potrà avvenire anche grazie al co-housing e, in generale, ad esperienze abitative in condivisione.

Trust
Quanto ai trust, i beni conferiti saranno esenti dall'imposta sulle successioni e pagheranno le altre (registro e ipocatastali) in misura fissa.
Viene estesa, altresì, la previsione contenuta nel primo passaggio alla Camera delle agevolazioni fiscali anche alla costituzione di vincoli di destinazione e di fondi speciali.
Anche i comuni potranno stabilire agevolazioni sulle imposte per gli immobili conferiti nei trust (come franchigie, esenzioni, aliquote ridotte) e, laddove il disabile venga a mancare prima dei soggetti che hanno istituito il trust, il trasferimento dei relativi beni sarà esentasse.

Agevolazioni fiscali

Tra le iniziative a favore dei disabili gravi privi di sostegno contemplate dalla nuova legge, vi sono:
– la previsione di un regime fiscale agevolato dedicato ai soggetti che si occuperanno dell’assistenza al decesso dei genitori e dei tutori;
– l’istituzione di un fondo per l’assistenza;
– l’esenzione dall’imposta di successione e donazione a vantaggio dei trust, dei vincoli di destinazione [1] e dei contratti di affidamento fiduciario istituiti a favore dei disabili gravi;
– la possibilità di detrarre i premi assicurativi stipulati per garantire un futuro ai disabili sino a 750 euro.

Co-housing
Tra le diverse novità della legge sul dopo di noi si evidenzia anche la legittimazione e l'incentivazione a favorire la nascita di realtà come il co-housing e gli appartamenti condivisi dai ragazzi disabili, al fine di acquisire una maggiore indipendenza attraverso esperienze abitative di gruppo.
Si tratta di realtà, peraltro, già sperimentate negli ultimi anni in diverse città d'Italia (come Roma, Milano e Torino) e alle quali saranno chiamati a partecipare anche i comuni, le regioni e gli enti locali.



per ulteriori informazioni scrivici a dirittissimo@gmail.com

lunedì 13 giugno 2016


ACQUISTI ON LINE: ATTENZIONE ALLE TRUFFE

COME DIFENDERSI?




Lo SHOPPING ON LINE (o c.d. e-commerce) è ormai diventato un’abitudine per molti di noi: i consumatori sono infatti invogliati dai numerosi vantaggi che questa tipologia di spesa offre,soprattutto in termini di ampiezza della scelta e di riduzione dei prezzi che vengono proposti.


Il commercio elettronico, tuttavia, può riservare a volte degli spiacevoli inconvenienti.



La transazione che il consumatore effettua on line pagando con carta di credito o con contrassegno, viene giuridicamente definita come un “contratto a distanza” poiché venditore ed acquirente, non si trovano fisicamente nello stesso luogo, ma utilizzano sistemi di comunicazione informatici.



Il contratto si intende concluso nel momento in cui il consumatore riceve la mail di conferma dell’ordine direttamente dal sito internet, accompagnata da un codice identificativo (cd. “numero d’ordine”).



Dal punto di vista legislativo, la disciplina della vendita online è regolata in buona parte dalle norme del Codice del Consumo (in particolare: artt. 50 ss. e 64 ss.) e da una serie di direttive comunitarie.



La legge (precisamente Art. 6, D.Lgs. 185/99) prevede che la merce ordinata nei contratti a distanza debba essere consegnata nel termine di trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra acquirente e venditore. Se il termine di consegna non viene rispettato, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al rimborso dell’importo pagato, oltre al risarcimento dei danni patiti a causa del mancato adempimento.



Nel caso in cui il prodotto ricevuto dovesse risultare deteriorato o difettoso, il consumatore ha DIRITTO DI RECEDERE ed anche ad essere rimborsato di un importo pari al minor valore del bene, a patto che tale situazione non sia il risultato di un manomissione del prodotto di cui è responsabile il consumatore stesso.



Questa facoltà può essere esercitata dall’acquirente in maniera libera, cioè senza alcuna penalità e senza obbligo di specificarne il motivo, nel termine di 14 giorni dal ricevimento della merce.

Il consumatore, nell’arco dei 14 giorni, dovrà inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare la sua volontà di recedere.



La facoltà di recedere è prevista anche dopo che il consumatore a ricevuto la merce. In tal caso le spese di spedizione della merce al mittente sono un’incombenza del venditore, a meno che le condizioni di vendita non prevedano espressamente che il consumatore sia tenuto a corrispondere solo quelle relative alla merce già recapitata.



E’ prevista inoltre la possibilità per il consumatore di effettuare RECLAMI e, a tal proposito, è dovere del venditore informare il cliente-consumatore, indicandogli tutti i dati e i recapiti dell’impresa (denominazione, indirizzo della sede legale, numeri telefonici, codice fiscale, partita iva ecc. …),

Il venditore é inoltre obbligato a specificare le caratteristiche essenziali del prodotto, il prezzo (comprensivo di eventuali tasse e imposte), le spese e le modalità di consegna e i termini di pagamento, oltre che le modalità e i tempi di restituzione e ritiro nel caso di  “diritto di recesso o di ripensamento”.

Per i reclami e le contestazioni, solitamente, i siti internet predispongono una pagina apposita nel loro sito, dedicata all’Assistenza clienti, che peraltro, permetterà di dare al reclamo un riscontro immediato.





Quali METODI DI PAGAMENTO sono più sicuri per gli acquisti on line?



Prima di procedere all’acquisto di qualsiasi prodotto è opportuno verificare i dati del venditore.

E’ altresì importante scegliere una modalità di pagamento adeguata per evitare truffe



1)      il bonifico bancario: consente la tracciabilità del versamento ed ha valore sia in sede fiscale che legale;



2)      carte di credito prepagate (evitare quelle collegate al conto corrente);



3)      pagamento in contrassegno: con tale metodo il pagamento del dovuto avviene solo dopo la consegna dell’ordine da parte del corriere. Tuttavia, tale metodo prevede dei costi aggiuntivi;



4)      pagamento con la piattaforma consente di pagare gli acquisti sia con carte di credito tradizionali che ricaricabili. I nostri dati finanziari vengono forniti solo a PayPal che si pone come intermediario tra noi ed il venditore. In caso di mancata ricezione dell’ordine o altri disguidi, PayPal gestisce i reclami e se non si raggiunge un accordo, l’acquirente potrà ottenere il rimborso del prezzo pagato tramite storno sul conto PayPal. Il rimborso può essere richiesto per mancata ricezione della merce ordinata o in caso di merce notevolmente diversa da quella richiesta. Per poter usufruire della “protezione acquisti” occorre aprire la contestazione entro 180 giorni dalla data in cui è avvenuto il pagamento. Il rimborso non può essere, tuttavia, richiesto se il pagamento è relativo ad immobili, aziende, veicoli, macchinari industriali, apparecchiature per ufficio ed oggetti vietati secondo le regole di utilizzo di PayPal.





L’obbiettivo del nostro studio è sempre quello di tentare inizialmente una definizione in via conciliativa della questione, prendendo contatti noi con chi di dovere, o attraverso l’invio di raccomandate a nostro nome; solo in ultima ipotesi, ricorrere alle competenti sedi giudiziarie per un’azione vera e propria.



Se desideri raccontarci la tua esperienza negativa di acquisto on line e saperne di più su come puoi tutelaarti, scrivi a dirittissimo@gmail.com



Siamo a disposizione gratuitamente per offrirti una prima consulenza sul tema!!!



Risposta garantita in pochi giorni!



Celeste Collovati



Legale Studio C.M.G.

Legale Aspes- associazione servizi al cittadino


mercoledì 8 giugno 2016

                                               
            RECUPERO DEL CREDITO





Con il termine generico di RECUPERO DEL CREDITO  si fa riferimento a tutte le attività che il creditore svolge contro il debitore per ottenere il pagamento di quanto gli spetta.
Si tratta di attività che hanno dapprima la finalità di ottenere il risultato senza interessare l'autorità giudiziaria (come i solleciti di pagamento, le diffide, i tentativi di conciliazione imposti in determinati casi dalla legge). Ed in questo caso di parla di attività stragiudiziale.

Se poi questi tentativi non raggiungono l'effetto sperato (e quindi il pagamento da parte del debitore) al creditore non resta che ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere quanto gli spetta attraverso l'esecuzione sul patrimonio del debitore.
Occorre considerare che oggi è all’ordine del giorno che un’azienda o una persona fisica che eserciti un’attività in proprio, è esposta al rischio continuo di mancati pagamenti da parte dei propri clienti.

Accade inoltre che all’interno delle aziende spesso manchi un ufficio che si occupi specificatamente del recupero del credito, in quanto le aziende tendono a delegare tale attività a strutture esterne.

Un’attività di recupero crediti efficiente è importante  in quanto consente di gestire un mancato (o ritardato) pagamento impostando al tempo stesso nuovi rapporti contrattuali o di modificare le condizioni di quelli in essere. Tutto ciò per l’azienda creditrice si ripercuote anche in termini di guadagno a livello di immagine.

Ed è proprio in queste situazioni che L’AUSILIO DI UN LEGALE è fondamentale, in modo da evitare inutili perdite di tempo oltre che perdite economiche reali, del cui valore spesso ci si rende conto troppo tardi.
Il nostro obbiettivo è dunque studiare e valutare a fondo ogni possibilità di recuperare il credito anzitutto senza ricorrere al Tribunale, in modo da ridurre al minimo i Vostri costi.

Con che modalità?

Dalla messa in mora iniziale, alla possibilità di un accordo stragiudiziale, o concessione di piani di rientro per pagamenti a rate; solo se non avesse sortito effetto questa prima attività, allora si procede giudizialmente, con il deposito di ricorsi in tribunale e ad ogni successiva eventuale fase di esecuzione.

Disponiamo, tra l’altro, di UN’ATTIVITÀ DI INDAGINE sia su persona fisica che giuridica che nel primo approccio al recupero del credito, riteniamo sia INDISPENSABILE perché consente di avere un quadro completo di tutte le proprietà, i beni e i conti correnti del soggetto o società verso il quale o la quale si vuole andare a recuperare il credito.

Il nostro modo di affrontare un recupero del credito è il seguente:

1)    Analizziamo il caso che ci sottoponete con documentazione da Voi fornita (fatture, bolle di accompagnamento e tutto ciò che possa essere utile per dimostrare il Vostro credito liquido certo ed esigibile).

2) Effettuiamo UNA PRIMA VALUTAZIONE GRATUITA, cercando, se la    situazione è controversa, con l’ausilio anche dell’attività di indagine, di risolvere la questione con una semplice telefonata o messa in mora (ripetuta anche più volte);

3) Eventualmente proponiamo altresì un piano di rientro così da poter ricevere, seppur a rate, il pagamento della somma a Voi dovuta;

4) Qualora non dovesse funzionare la modalità stragiudiziale, allora si procede, dopo ultima telefonata di sollecito, al deposito del ricorso presso le competenti sedi giudiziarie.


N.B. Informiamo che i COSTI previsti sono davvero competitivi, con possibilità di sconti qualora decideste di affidarci più recuperi del credito (quindi in base alla quantità).

Se interessati, non esitate a contattarci, anche solo per avere informazioni, scrivendo alla casella:  dirittissimo@gmail.com

Rispondiamo subito o nel giro di pochi giorni !!!!!!!!!


Celeste Collovati

Legale Studio C.M.G.

Legale Aspes  www.associazioneaspes.org


mercoledì 25 maggio 2016


PEREQUAZIONE PENSIONI:

ALLEGO QUI SOTTO IL LINK RELATIVO ALLA NOSTRA INTERVISTA SUL PRIMO RISULTATO OTTENUTO A MILANO

http://www.ilpopulista.it/news/11-Maggio-2016/848/Pensioni--la-parola-alla-difesa.html


RICORDO A TUTTI GLI INTERESSATI CHE C'E' ANCORA LA POSSIBILITA' DI ADERIRE ALLA PROCEDURA VOLTA AD OTTENERE LA MANCATA PEREQUAZIONE CHE VI SPETTA.

PER INFORMAZIONI E DETTAGLI SCRIVETECI ALLA CASELLA:

RIVALUTAZIONEPENSIONE@GMAIL.COM E RISPONDETE ALLE SEGUENTI DOMANDE FONDAMENTALI:


1) PERCEPITE UNA PENSIONE MENSILE LORDA PARI O SUPERIORE AD EURO 1.405,00?

2) SE SIETE EX DIPENDENTI PRIVATI O STATALI

3) VOSTRO COMUNE DI RESIDENZA


RISPONDEREMO IN BREVE TEMPO A TUTTE LE VOSTRE DOMANDE!!!!

Celeste Collovati
Assistenza Legale Aspes


giovedì 19 maggio 2016

BLOCCO PENSIONI 1





QUESTO UN SERVIZIO SU ASPES E SULLA NOSTRO PRIMO TRAGUARDO RAGGIUNTO SUL TRIBUNALE DI MILANO CHE HA ACCOLTO IL NOSTRO RICORSO SULLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI


PEREQUAZIONE PENSIONI:



C'E' ANCORA POSSIBILITA' DI ADERIRE ALLA PROCEDURA CHE STIAMO ATTUANDO VOLTA AD OTTENERE LA RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONE CHE VI SPETTA E CHE E' STATA BLOCCATA CON IL DECRETO SALVA ITALIA (GOVERNO MONTI) DAL 2011 E TUTTORA BLOCCATA!!!





SE VOLETE MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA, SULLA DOCUMENTAZIONE DA PREPARARE E SULLE MODALITA' DI ATTUAZIONE SCRIVETECI A:



dirittissimo@gmail.com



RISPOSTA GARANTITA A TUTTE LE VOSTRE EMAIL IL PRIMA POSSIBILE!



CELESTE COLLOVATI



LEGALE ASPES E STUDIO MCLEX








mercoledì 11 maggio 2016

DDL UNIONI CIVILI…. POTREBBE DIVENTARE LEGGE DELLO STATO ANDANDO A MODIFICARE L'INTERA DISCIPLINA DELLA FAMIGLIA.




Oggi il Governo ha posto la questione di fiducia al testo licenziato dal Senato, proteggendone di fatto i contenuti senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, entro giovedì si arriverà al voto finale e il testo. Cambiera’ non solo il concetto legale di famiglia che perde i contorni netti avuti sinora ma altresì il diritto successorio, la cui disciplina codicistica andrà ad accogliere anche i partner delle unioni civili tra gli eredi necessari.

àil riconoscimento formale di due nuove formazioni familiari: l'unione civile per le persone dello stesso sesso e la convivenza registrata.

1.LE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Il ddl introduce l'unione tra persone dello stesso sesso due persone maggiorenni omosessuali di costituire, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, un nucleo familiare registrato dall'ufficiale stesso nell'archivio dello stato civile con la previsione di diritti e doveri, non possono adottare dei figli ed e’ stato eliminato l'obbligo di fedeltà, possibilità per i partner di prendere il cognome dell'altro, sino ai diritti successori, all'assistenza morale e materiale, alla possibilità di prevedere il regime di comunione dei beni, agli alimenti in caso di scioglimento dell'unione, alla pensione ai superstiti.
Per sciogliere il rapporto  si potrà divorziare infatti senza passare per la separazione, basterà la presentazione di una dichiarazione, anche unilaterale, davanti all'ufficiale dello stato civile e dopo 3 mesi, ottenere il divorzio giudiziale, tramite negoziazione assistita o accordo sottoscritto innanzi all'ufficiale di stato civile.

2.LE COPPIE DI FATTO

Il ddl definisce i conviventi due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
L'unione una volta formalizzata con dichiarazione al comune, fa sorgere in capo ai partner una serie di diritti, come la possibilità di essere indicati (in via reciproca) quali rappresentanti per tutte le decisioni in materia di salute, successori nel contratto di locazione, oltre ad avere il diritto agli alimenti nell'ipotesi di scioglimento della convivenza e di permanere nell'abitazione in caso di morte del compagno,nonché il dovere di assistenza reciproca, la convivenza di fatto non consente di prendere l'uno il cognome dell'altro né avrà ripercussioni in ambito successorio, essendo escluso qualsiasi diritto per il partner all'eredità.
Tuttavia, il ddl, consente di stipulare un vero e proprio "contratto" (da un notaio o da un avvocato nella forma di atto pubblico o scrittura privata), per disciplinare gli aspetti economici della vita di coppia. In tal caso, se la coppia scoppia sarà necessario un atto scritto che decreti lo scioglimento della convivenza.


Per qualsiasi informazione scriveteci a dirittissimo@gmail.com

mercoledì 4 maggio 2016


PEREQUAZIONE PENSIONI: ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO CHE RINVIA LA QUESTIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE





AD OGGI ANCORA NON CI SI SBILANCIAVA SUL POSSIBILE ANDAMENTO ED ESITO DELLA PROCEDURA IN QUESTIONE: MA UN PRIMO TRAGUARDO E' STATO RAGGIUNTO CON IMPEGNO E DEDIZIONE DAI LEGALI CELESTE COLLOVATI E ALESSANDRO MILANI CHE, PROPRIO POCHI GIORNI FA, HANNO OTTENUTO 13 PAGINE DI ORDINANZA IN CUI UNO DEGLI ILL'MI GIUDICI DEL TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE LAVORO- HA ACCOLTO IL RICORSO EX ART. 442 C.P.C. PRESENTATO PER 10 RICORRENTI, I PRIMI SU MILANO, E TUTTE LE ARGOMENTAZIONI SVOLTE DAI DIFENSORI.

NEL PQM DELL'ORDINANZA CHE HA DECISO PER LA RIMESSIONE DERLLA QUESTIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE SI LEGGE "LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA REITERAZIONE DEI BLOCCHI DI PEREQUAZIONE OPERATA NEL TEMPO DAI VARI GOVERNI.

ALLEGO LINK DELLA NOSTRA INTERVISTA SU IL GIORNALE.

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/tribunale-milano-rinvia-corte-costituzionale-i-ricorsi-rival-1254152.html

Per qualsiasi informazione potete contattarci scrivendoci su dirittissimo@gmail.com oppure alla casella pensioni: rivalutazionepensione@gmail.com

Oppure visitate il sito dell'Apes www.associazioneaspes.org