DDL UNIONI CIVILI…. POTREBBE
DIVENTARE LEGGE DELLO STATO ANDANDO A MODIFICARE L'INTERA
DISCIPLINA DELLA FAMIGLIA.
Oggi il Governo ha posto la questione di
fiducia al testo licenziato dal Senato, proteggendone di fatto i
contenuti senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, entro giovedì si arriverà al voto finale e il testo. Cambiera’ non
solo il concetto legale di famiglia che perde i contorni netti avuti sinora ma altresì il diritto successorio, la
cui disciplina codicistica andrà ad accogliere anche i partner delle unioni
civili tra gli eredi necessari.
àil riconoscimento
formale di due nuove formazioni familiari: l'unione civile per le persone dello
stesso sesso e la convivenza registrata.
1.LE UNIONI
CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
Il ddl introduce l'unione tra persone dello stesso
sesso due persone maggiorenni
omosessuali di costituire, mediante dichiarazione di fronte
all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, un nucleo familiare registrato
dall'ufficiale stesso nell'archivio dello stato civile con la previsione di
diritti e doveri, non possono adottare dei figli ed e’ stato eliminato
l'obbligo di fedeltà, possibilità per i partner di prendere il cognome dell'altro,
sino ai diritti successori, all'assistenza morale e materiale, alla possibilità
di prevedere il regime di comunione dei beni, agli alimenti in caso di
scioglimento dell'unione, alla pensione ai superstiti.
Per sciogliere il rapporto si potrà divorziare infatti senza passare per
la separazione, basterà la presentazione di una dichiarazione, anche
unilaterale, davanti all'ufficiale dello stato civile e dopo 3 mesi, ottenere
il divorzio giudiziale, tramite negoziazione assistita o accordo
sottoscritto innanzi all'ufficiale di stato civile.
2.LE COPPIE
DI FATTO
Il ddl definisce i conviventi due persone maggiorenni unite stabilmente da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,
non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un'unione civile.
L'unione una volta formalizzata con dichiarazione al
comune, fa sorgere in capo ai partner una serie di diritti, come la possibilità di essere indicati (in
via reciproca) quali rappresentanti per tutte le decisioni in materia di
salute, successori nel contratto di locazione,
oltre ad avere il diritto agli alimenti nell'ipotesi di scioglimento della
convivenza e di permanere nell'abitazione in caso di morte del compagno,nonché il dovere di assistenza reciproca,
la convivenza di fatto non consente di prendere l'uno il cognome dell'altro né
avrà ripercussioni in ambito successorio, essendo escluso qualsiasi diritto per il partner all'eredità.
Tuttavia, il ddl, consente di stipulare un vero e proprio
"contratto" (da un notaio o da un avvocato nella forma di
atto pubblico o scrittura privata), per
disciplinare gli aspetti economici della vita di coppia. In tal caso, se la
coppia scoppia sarà necessario un atto scritto che decreti lo scioglimento
della convivenza.
Per qualsiasi
informazione scriveteci a dirittissimo@gmail.com
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