mercoledì 11 maggio 2016

DDL UNIONI CIVILI…. POTREBBE DIVENTARE LEGGE DELLO STATO ANDANDO A MODIFICARE L'INTERA DISCIPLINA DELLA FAMIGLIA.




Oggi il Governo ha posto la questione di fiducia al testo licenziato dal Senato, proteggendone di fatto i contenuti senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, entro giovedì si arriverà al voto finale e il testo. Cambiera’ non solo il concetto legale di famiglia che perde i contorni netti avuti sinora ma altresì il diritto successorio, la cui disciplina codicistica andrà ad accogliere anche i partner delle unioni civili tra gli eredi necessari.

àil riconoscimento formale di due nuove formazioni familiari: l'unione civile per le persone dello stesso sesso e la convivenza registrata.

1.LE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Il ddl introduce l'unione tra persone dello stesso sesso due persone maggiorenni omosessuali di costituire, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, un nucleo familiare registrato dall'ufficiale stesso nell'archivio dello stato civile con la previsione di diritti e doveri, non possono adottare dei figli ed e’ stato eliminato l'obbligo di fedeltà, possibilità per i partner di prendere il cognome dell'altro, sino ai diritti successori, all'assistenza morale e materiale, alla possibilità di prevedere il regime di comunione dei beni, agli alimenti in caso di scioglimento dell'unione, alla pensione ai superstiti.
Per sciogliere il rapporto  si potrà divorziare infatti senza passare per la separazione, basterà la presentazione di una dichiarazione, anche unilaterale, davanti all'ufficiale dello stato civile e dopo 3 mesi, ottenere il divorzio giudiziale, tramite negoziazione assistita o accordo sottoscritto innanzi all'ufficiale di stato civile.

2.LE COPPIE DI FATTO

Il ddl definisce i conviventi due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
L'unione una volta formalizzata con dichiarazione al comune, fa sorgere in capo ai partner una serie di diritti, come la possibilità di essere indicati (in via reciproca) quali rappresentanti per tutte le decisioni in materia di salute, successori nel contratto di locazione, oltre ad avere il diritto agli alimenti nell'ipotesi di scioglimento della convivenza e di permanere nell'abitazione in caso di morte del compagno,nonché il dovere di assistenza reciproca, la convivenza di fatto non consente di prendere l'uno il cognome dell'altro né avrà ripercussioni in ambito successorio, essendo escluso qualsiasi diritto per il partner all'eredità.
Tuttavia, il ddl, consente di stipulare un vero e proprio "contratto" (da un notaio o da un avvocato nella forma di atto pubblico o scrittura privata), per disciplinare gli aspetti economici della vita di coppia. In tal caso, se la coppia scoppia sarà necessario un atto scritto che decreti lo scioglimento della convivenza.


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