RISARCIMENTO DEL DANNO DA STRESS LAVORO
CORRELATO
Il
danno da stress lavoro correlato, secondo la definizione dell’art. 3
dell’Accordo Europeo dell’8 Ottobre 2004 (recepito dall’Accordo
Interconfederale del 9 Giugno 2008), è una situazione di reiterata tensione
che può determinare un peggioramento dello stato di salute, anche con ricadute
patologiche gravi.
Tale situazione, come specificato anche dal citato Accordo Europeo, può riguardare ogni
lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di
attività o dalla tipologia di contratto.
Come ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la
Sentenza n. 5590 del 22 Marzo 2016, il risarcimento del danno da stress lavoro
correlato “si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale
causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua
risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal
titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa
allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.”
Più
precisamente, devono sussistere 3 presupposti affinchè il lavoratore possa
chiedere il risarcimento del danno da stress lavoro correlato:
·
la condotta censurabile del datore di lavoro;
·
un danno medicalmente accertabile;
·
il nesso di causalità tra la condotta censurabile e il
danno.
Quanto
alla condotta del datore di lavoro, il riferimento è all’art. 2087 Cod. Civ. che
stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di “adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro”.
A
questo proposito, la Corte di Cassazione chiarisce che “l’obbligo che scaturisce dall’Art. 2087 non può ritenersi limitato
al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, riguardando altresì il
divieto, per il datore di lavoro, di porre in essere, nell’ambito aziendale,
comportamenti che siano lesivi del diritto all’integrità psicofisica del
lavoratore” (Cass. Civ., Sez. Lav., 02 Maggio 2000 n. 5491).
Da sottolineare che Cassazione ritiene
configurabile un danno da stress lavoro correlato anche qualora il datore
ometta di adeguare l’organico aziendale
“il mancato adeguamento dell’organico aziendale (in quanto e se
determinante un eccessivo carico di lavoro), nonché il mancato impedimento di
un superlavoro eccedente – secondo le regole di comune esperienza – la normale
tollerabilità, con conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce
violazione degli Artt. 41, comma 2, Cost. e 2087 Cod.Civ., e ciò anche quando
l’eccessivo impegno sia frutto di una scelta del lavoratore (estrinsecantesi
nell’accettazione di straordinario continuativo – ancorché contenuto nel
cosiddetto monte ore massimo contrattuale – o nella rinuncia a periodi di
ferie), atteso che il comportamento del lavoratore non esime il datore di
lavoro dall’adottare tutte le misure idonee alla tutela dell’integrità fisico-psichica
dei dipendenti, comprese quelle intese ad evitare l’eccessività di impegno da
parte di soggetti in condizioni di subordinazione socio-economica…”
La responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro è comunque sempre in capo all'azienda (quindi al datore) che non può sottrarsi agli addebiti che possono derivare dagli effetti lesivi di una inadeguata scansione dei tempi di attività e ha dichiarato il nesso tra l’infarto e l’impegno lavorativo oltre i limiti della tollerabilità.
Per
quanto riguarda i danni che un medico può accertare come correlati ad una
condizione di stress, essi possono essere svariati: malattie a base organica,
come infarti o patologie dell’apparato immunitario o gastrointestinale, oppure
malattie neurologiche e psichiche.
Con
una nota Sentenza del 2012, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 24 Ottobre 2012 n. 18211) ha riconosciuto una somma
risarcitoria, pari a € 25.000,00, ad un portinaio che, a causa dei lunghi turni
di lavoro (dalle 21.00 alle 9.00), riportava una sindrome nevrotico ansiosa da
stress lavorativo.
Secondo
una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione civile, sez. lavoro con
la sentenza n. 1185 del 18 gennaio 2017, lo stress da lavoro, nel momento
in cui pregiudica l’abituale e serena esistenza del dipendente, rientra nella
categoria del danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale riguarda gli effetti negativi (che possono essere di natura esistenziale,
biologica o morale) subiti dal cittadino di conseguenza ad un fatto
illecito. Il danno non patrimoniale, a differenza dei danni patrimoniali, non
da' automaticamente diritto al risarcimento.
Ci sono poi svariati altre
casistiche in cui è possibile richiedere il risarcimento del danno non
patrimoniale.
Se pensi che il Tuo caso rientri in
una delle fattispecie come sopra descritte, puoi contattare un nostro avvocato
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