mercoledì 3 giugno 2020


PENSIONE DI REVERSIBILITA’ A CHI SPETTA.

La pensione di reversibilità è una prestazione di tipo previdenziale erogata dall’Inps che spetta, laddove ne sussistano i requisiti, ai familiari del de cuius.
Per legge oltre al marito o moglie del de cuius, hanno diritto alla reversibilità anche i figli e in alcuni casi anche i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle.

Per quanto riguarda la figura del coniuge, dal 2016 ad esso è equiparata anche la persona unita civilmente.

Tra i titolari di pensione di reversibilità potrebbe beneficiare anche il coniuge divorziato.

Infatti come previsto dalla legge 898/70 art. 9 secondo comma, “in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata emessa sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto se non è passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno di mantenimento ex art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.” Se invece il coniuge è passato a nuove nozze, che succede?

La norma esclude che possa avere diritto alla reversibilità del de cuius primo marito o prima moglie. Pertanto, anche qualora aveva diritto a percepirla ed è passato/a poi a nuove nozze, tale beneficio verrà revocato.

Per quanto riguarda la quota di reversibilità spettante ai beneficiari, occorre fare un distinguo a seconda se ci siano figli e quanti figli.

Inoltre nell'ipotesi in cui l’assicurato sia deceduto senza che si siano maturati i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, ai superstiti spetta una indennità una tantum.

Nel sistema contributivo, l’indennità è pari all'importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione accreditati. Nel sistema retributivo l'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi.

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