PENSIONE DI
REVERSIBILITA’ A CHI SPETTA.
La
pensione di reversibilità è una prestazione di tipo previdenziale erogata dall’Inps
che spetta, laddove ne sussistano i requisiti, ai familiari del de cuius.
Per
legge oltre al marito o moglie del de
cuius, hanno diritto alla reversibilità anche i figli e in alcuni casi anche
i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle.
Per
quanto riguarda la figura del coniuge, dal 2016 ad esso è equiparata anche la
persona unita civilmente.
Tra
i titolari di pensione di reversibilità potrebbe beneficiare anche il coniuge
divorziato.
Infatti
come previsto dalla legge 898/70 art. 9 secondo comma, “in caso di morte dell’ex
coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la
pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata emessa sentenza
di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto se
non è passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno di mantenimento
ex art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae
origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.” Se invece il
coniuge è passato a nuove nozze, che succede?
La
norma esclude che possa avere diritto alla reversibilità del de cuius primo marito o prima moglie.
Pertanto, anche qualora aveva diritto a percepirla ed è passato/a poi a nuove
nozze, tale beneficio verrà revocato.
Per
quanto riguarda la quota di reversibilità spettante ai beneficiari, occorre
fare un distinguo a seconda se ci siano figli e quanti figli.
Inoltre
nell'ipotesi in cui l’assicurato sia deceduto senza che si siano maturati i
requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, ai superstiti
spetta una indennità una tantum.
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