martedì 25 settembre 2018


CASSAZIONE SEZIONI UNITE 24 SETTEMBRE 2018 - N.22434/2018

PENSIONE DI REVERSIBILITA’: NIENTE ASSEGNO ALL’ EX CONIUGE CHE HA PERCEPITO L’ASSEGNO DIVORZILE IN UNICA SOLUZIONE

In caso di divorzio, se l’ex coniuge ha percepito l’assegno divorzile in un’unica soluzione, non ha diritto a ricevere la reversibilità, in quanto dice la Cassazione, “la titolarita’ dell’assegno divorzile “deve intendersi come titolarita’ attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non gia’ come titolarita’ astratta del diritto all’assegno divorzile che e’ stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in una unica soluzione”.
Il presupposto per il trattamento previdenziale è il venir meno del sostegno economico ed il fatto che l’art. 9 della legge 898/1970 riconosca il diritto all'assegno di reversibilità se l’ex coniuge non si è risposato, conduce a correlare il diritto alla pensione di reversibilità all'attualità della corresponsione dell’assegno divorzile.
In tal modo è stato risolto un contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte di Cassazione.
Per maggiori informazioni scrivere a: inforicorsipensioni@gmail.com 

www.dirittissimo.com - sezione previdenziale 





Nessun commento:

Posta un commento