CASSAZIONE SEZIONI UNITE 24 SETTEMBRE 2018 - N.22434/2018
PENSIONE DI REVERSIBILITA’: NIENTE ASSEGNO ALL’ EX
CONIUGE CHE HA PERCEPITO L’ASSEGNO DIVORZILE IN UNICA SOLUZIONE
In caso di divorzio, se l’ex coniuge ha percepito l’assegno
divorzile in un’unica soluzione, non ha diritto a ricevere la
reversibilità, in quanto dice la Cassazione, “la titolarita’ dell’assegno divorzile “deve
intendersi come titolarita’ attuale e concretamente fruibile dell’assegno
divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non gia’ come titolarita’
astratta del diritto all’assegno divorzile che e’ stato in precedenza
soddisfatto con la corresponsione in una unica soluzione”.
Il presupposto per il trattamento previdenziale è il venir
meno del sostegno economico ed il fatto che l’art. 9 della legge 898/1970
riconosca il diritto all'assegno di reversibilità se l’ex coniuge non si è
risposato, conduce a correlare il diritto alla pensione di reversibilità all'attualità
della corresponsione dell’assegno divorzile.
In tal modo è stato risolto un contrasto giurisprudenziale in
seno alla Corte di Cassazione.
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