venerdì 28 febbraio 2020



Sei stato vittima di un incidente stradale?!

Lo Studio Legale Dirittissimo, mediante i suoi avvocati, propone una tutela stragiudiziale completa del Vostro sinistro stradale.

Precisamente:

I professionisti esamineranno nei fatti la responsabilità delle parti nel sinistro; di tutte le persone che si rivolgeranno ai professionisti dello studio, sia soggetti privati che società che svolgano servizi di trasporto, nonché l’azione di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte, nel caso in cui il dipendente si sia infortunato durante l’orario di lavoro e sia nell'impossibilità di svolgere la propria attività di dipendente.

Nel merito, i professionisti dello studio esamineranno la documentazione utile da Voi prodotta (a titolo esemplificativo: Carta identità e Codice fiscale e Patente dei conducenti dei veicoli coinvolti, modulo di costatazione amichevole, verbale della Municipale, certificati medici, dati della polizza assicurativa dei veicoli coinvolti) il tutto per verificare se ci siano in concreto gli estremi per una richiesta di risarcimento del danno.

La richiesta di risarcimento del danno può riguardare sia i danni relativi al veicolo, sia i danni relativi alla persona e potrà essere inoltrata sia nell'ipotesi in cui le lesioni siano inferiori al 9% della Tabella relativa al danno biologico prevista dal Tribunale di Milano (lesioni di lieve entità), sia nell'ipotesi che tali lesioni siano superiori al 9% (ovvero lesioni di grave entità).

Svolta la prima consulenza, si procederà con l’invio di una diffida nei confronti dell’assicurazione di controparte.

Per questa fase è previsto:
-studio della documentazione reperita in precedenza;
-redazione della diffida ed invio della stessa;
-trattazione con i periti dell'assicurazione di controparte e con il liquidatore al fine di determinare la proposta di liquidazione da parte della Compagnia Assicurativa.

N.B. Si specifica che se si desidera inviare anche la lettera di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte per infortuni subiti dal lavoratore durante l’orario di lavoro, questa avrà un costo esiguo ulteriore.

Qualora ci fossero lesioni, un ulteriore costo – modesto - che il cliente dovrebbe sostenere è quello relativo alla perizia medica redatta da un nostro consulente affidabile e qualificato, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Milano.

Una volta liquidato l'importo dalla Compagnia Assicurativa, la stessa provvederà a liquidare il risarcimento per il cliente e quanto anticipato per spese mediche, medicinali e perizia del CTU.
Chi fosse interessato a tale consulenza, ci contatti direttamente ai numeri di telefono riportati al termine dell'articolo in modo tale che tutte le informazioni su costi e modalità concrete di trattazione del sinistro verranno spiegate ed indicate a ciascuna persona interessata.

Nel caso in cui invece il cliente volesse procedere giudizialmente, la situazione sarà differente ed i costi verranno preventivati in sede di appuntamento.

Se sei stato coinvolto in un incidente stradale e necessiti di una consulenza legale, contattaci al seguente indirizzo email: studiolegale@dirittissimo.com 

www.dirittissimo.com - trattazione sinistri stradali

mercoledì 26 febbraio 2020


PRESCRIZIONE PER CHIEDERE IL PAGAMENTO DI STIPENDI MAI RICEVUTI: QUANTO TEMPO?

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) quali sono gli effetti sulla prescrizione dei crediti di lavoro nelle aziende con più di 15 dipendenti?

C’è stata a riguardo, una recente pronuncia ( Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri – Luglio 2019) che ha confermato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), la prescrizione dei crediti di lavoro (ovvero il momento dal quale decorre il termine di 5 anni per agire in giudizio) non decorre in corso di rapporto nemmeno nelle aziende con più di 15 dipendenti.

 L'art. 2948 n. 4 del codice civile prevede  cinque anni il predetto termine e prima dell’introduzione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la sentenza n. 63 del 10/6/1966 della Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità di tale norma, poiché non consentiva il decorso della prescrizione in corso di rapporto dal momento che il lavoratore "può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè il timore del licenziamento".

Successivamente, con l'introduzione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi di lavoro si differenziava a seconda del grado di stabilità del rapporto di lavoro, ovvero se l’eventuale Giudice avesse il potere o meno di ristabilire o meno la reintegrazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

Con l'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e con le sostanziali modifiche all'art. 18 St. Lav., le tutele previste in favore del lavoratore ingiustamente licenziato sono state indebolite, limitando sempre le possibilità per il giudice di stabilire la reintegra dello stesso.

Pertanto, ad oggi, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla soglia numerica occupazionale del datore di lavoro (azienda) presso cui sono impiegati, la prescrizione quinquennale decorre dal termine del rapporto di lavoro.

Per avere maggiori informazioni puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com

www.dirittissimo.com - sezione lavoro- 


martedì 10 dicembre 2019


RICORSI VS TAGLI ALLE C.D. PENSIONI D’ORO

Di recente, sul tema, si è espressa la Corte dei conti di Trieste, con l’ordinanza n. 6/2019, un primo traguardo per noi avvocati impegnati nella procedura giudiziale volta a far valere l’incostituzionalità della parte di legge di bilancio (145/2018) che prevede l’ennesimo blocco della perequazione e il prelievo straordinario sulle pensioni di importo medio-alto (c.d. “pensioni d’oro”).

Uno dei punti forti dell’ordinanza che fa sull’incostituzionalità del provvedimento dei tagli, è proprio il fatto che tali provvedimenti legislativi che stabiliscono i tagli e il blocco perequativo, non rispettano minimamente i tre fondamentali principi posti dalla Corte Costituzionale in tema di previdenza: ragionevolezza, adeguatezza, affidamento.

Inoltre, la modalità di prelievo con durata quinquennale, non si può di certo definire una misura occasionale, atta a giustificare una condizione di eccezionalità e/o di specifica crisi del settore previdenziale, cui si debba far fronte con tale forma di vero e proprio “prelievo fiscale” . Questo prelievo, essendo limitato solo ad una ristretta cerchia di soggetti, si palesa dunque del tutto ingiustificato e discriminatorio, impropriamente sostitutivo di un intervento di fiscalità generale nei confronti di tutti i cittadini. 

Abbiamo presentato e presenteremo ancora ricorsi alla Corte dei Conti o al Tribunale Ordinario del Lavoro, a seconda che si tratti di pensionati ex dipendenti pubblici, ovvero di privati. Le norme approvate con la Legge di Bilancio per il 2019, reiterano precedenti norme sui tagli e pertanto, riteniamo, siano da dichiarare incostituzionali.

L’auspicio è che anche gli altri Tribunali e Corti dei Conti si associno a tale ordinanza così da far prevalere l’illegittimità di un provvedimento che discrimina categorie di pensionati a discapito di coloro che hanno sempre lavorato e versato onestamente i contributi durante la loro vita lavorativa”.

 Avv. Celeste Collovati


martedì 22 ottobre 2019



5 CONSIGLI PER RECUPERARE LO STIPENDIO SE IL DATORE DI LAVORO NON PAGA LA BUSTA

Spesso i lavoratori, specialmente di questi tempi, si ritrovano a dover  “fare i conti” con la crisi dell’azienda e a non ricevere gli stipendi concordati. Questi, infatti, vengono sospesi, ridotti e a volte non pagati.
Che fare, allora, in questi casi? In molti si rivolgono, in prima battuta, al sindacato.
E, purtroppo, neanche in questo caso riescono ad ottenere sempre giustizia.
Così non resta che rivolgersi all’avvocato del lavoro.

L’avvocato del lavoro cerca in prima battuta di raggiungere soluzioni non conflittuali, per poi ricorrere al giudice quando proprio ha tentato tutte le carte.

Cosa, allora, potrebbe consigliarvi il vostro legale di fiducia, per recuperare lo stipendio non pagato? L’avvocato del Lavoro ve lo spiega in questo articolo

1)    La diffida
Di sicuro, un atteggiamento inizialmente collaborativo può essere una scelta vincente, specie con le aziende che hanno una momentanea crisi di liquidità.
La lettera di sollecito (anche detta “messa in mora” o “diffida”) serve anche a interrompere i termini della prescrizione. La lettera viene redatta dall’avvocato del Lavoro e in essa è sempre meglio quantificare con esattezza l’importo dovuto, quanto meno indicando le mensilità e gli altri emolumenti che non sono stati pagati.
Se poi il conteggio è complesso, e include anche rivendicazioni di straordinari e permessi non retribuiti, meglio farsi redigere un conteggio analitico da un consulente del lavoro (documento che, eventualmente, potrà anche essere allegato alla lettera di diffida).
2)    La conciliazione alla DTL

La Direzione Territoriale del Lavoro è un organo che si trova in tutte le province (ha infatti sostituito la vecchia DPL, Direzione Provinciale del Lavoro). Tra i suoi compiti vi è quello di svolgere dei tentativi di conciliazione tra lavoratori e datore di lavoro (tentativi che, una volta, dovevano essere esperiti obbligatoriamente prima di fare la causa in tribunale; oggi invece sono liberi e volontari).
Il tentativo di conciliazione, che si svolge davanti a un avvocato del Lavoro e uno dell’azienda, con un presidente della commissione, è gratuito e relativamente breve (tutto si svolge in una udienza o al massimo due). A seconda del carico di lavoro dell’ufficio, la convocazione delle parti viene effettuata a distanza di poche settimane dalla richiesta.
Su richiesta dell’Avvocato del lavoro, la DTL comunicherà poi alle parti la data dell’incontro. In tale sede, il mancato raggiungimento dell’accordo non ha alcuna ripercussione né sanzione per entrambe le parti. Al contrario, il verbale di accordo diventa titolo esecutivo e consente al lavoratore – in caso di inadempimento del datore – di andare direttamente dall’ufficiale giudiziario per il pignoramento (previa notifica dell’atto di precetto). Ma per questo è necessario comunque valersi di un avvocato che spiegherà meglio la procedura.
3) La negoziazione assistita
Lo strumento è stato appena inserito dalla nuova riforma della giustizia e richiede la presenza degli avvocati del lavoro di entrambe le parti. Anch’esso è un sistema di risoluzione stragiudiziale della controversia, che mira a tentare un accordo bonario tra le parti.

4) Tentativo di conciliazione monocratico
Sempre presso la DTL il lavoratore può chiedere l’intervento di un ispettore che verifichi se il datore è in regola con le norme lavoristiche e contributive. Come lo strumento della conciliazione, anche questo è volontario, facoltativo.
A differenza dell’altro tentativo di conciliazione in DTL, in tal caso, se non si raggiunge l’accordo, scatta una verifica presso la sede del datore per accertare (con acquisizione di documentazione e testimonianze) se il rapporto di impiego si è svolto correttamente o meno. E, in quest’ultimo caso, potrebbero essere comminate all’azienda sanzioni particolarmente rilevanti.

5) Ricorso in Tribunale
La carta del tribunale è sicuramente l’ultima strada da considerare: sia per i tempi che comporta, sia per i costi, sia soprattutto per la forte conflittualità che si potrebbe creare tra le parti in causa.
Tuttavia, se l’azienda è a rischio insolvenza e, quindi, in procinto di fallimento, forse è meglio non aspettare e procedere subito con la via giudiziale: in tal modo vi procurereste subito un titolo da spendere poi, in caso di fallimento, innanzi al giudice delegato e ottenere più velocemente il pagamento.

Contatta subito un avvocato del lavoro dello studio legale Dirittissimo per spiegare il Tuo caso, scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com!!

Appuntamento gratuito se conferisci il mandato all'avvocato!

www.dirittissimo.com - sezione lavoro 

mercoledì 2 ottobre 2019


LAVORO NERO: COME TUTELARSI? 

Per lavoro nero s’intendono tutte quelle attività lavorative svolte senza che siano effettuate le necessarie comunicazioni relative all’assunzione, ai competenti Enti Pubblici (Centri per l'impiego, enti previdenziali). Il lavoro nero può essere svolto in un contesto aziendale oppure in maniera autonoma (es. lavoro domestico).

Leggi tutto l'articolo!

Per raccontare il Tuo caso e tutelare i Tuoi interessi puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com e fissare un appuntamento con un nostro avvocato del lavoro!

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giovedì 26 settembre 2019


INCIDENTI STRADALI CAUSATI DALLA CATTIVA MANUTENZIONE DELLE STRADE: quale responsabilità dell’Ente Pubblico? Gli ultimi arresti della Cassazione.

Tema sempre dibattuto nella giurisprudenza dei Tribunali è quello riguardante la responsabilità civile risarcitoria dell’Ente Pubblico proprietario, ovvero gestore, della strada, nei confronti di quei soggetti che (troppo spesso) sono vittime di incidenti stradali causati dalla cattiva manutenzione della via pubblica. L’argomento rimane, purtroppo, ancora di attualità: basti ricordare gli attuali problemi dovuti ai danni alle auto, o ai motocicli, per via delle strade gravemente dissestate nel Comune di Roma Capitale.

Questo articolo intende fare chiarezza su un tema che ha visto, nel corso del tempo, mutare gli orientamenti della Giurisprudenza, la quale, anche al suo vertice, ha dato in alcuni casi risposta affermativa alla domanda risarcitoria, in altri, identici o similari, invece, risposta contraria.

Quali sono, allora, per l’utente della strada pubblica, oggi, i punti fermi ai quali ancorarsi al fine di essere risarcito dall’Ente responsabile della cattiva manutenzione e che abbia causato danni a persone e/o a cose?
In quali casi si ha effettivamente diritto al risarcimento? Con quali limiti?
Cosa occorre provare?
Cosa invece deve provare l’Ente Pubblico (ad esempio, il Comune, ovvero la Provincia ecc.) al fine di andare esente da responsabilità civile?

Due decisioni della Corte Suprema di Cassazione, entrambe depositate l’1 febbraio 2018, sono particolarmente preziose ai nostri fini, in quanto fanno il punto sul più attuale “stato dell’arte” della materia, ne enucleano i principi fondamentali, e pretendono avere raggiunto uno stabile approdo interpretativo ed applicativo.

Va, innanzitutto, detto che l’utente della strada pubblica, che subisca danni per causa della medesima, trova la propria fondamentale tutela risarcitoria nell’art. 2051 del Codice Civile, il quale afferma: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La giurisprudenza ha da tempo (correttamente) applicato tale disposizione normativa alle strade pubbliche, in quanto cose custodite dallo Stato o da altro Ente (Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni etc.).

La prima Sentenza, della III Sezione Civile della Cassazione, la n. 2479/2018, riguarda un triste caso di morte di un soggetto, il quale, a causa della presenza di una transenna rovesciata in prossimità di un tombino con coperchio non fissato, ed a causa del pessimo stato del manto stradale (che presentava profonde crepe e scanalature dell’asfalto), aveva perso il controllo del mezzo, ed era stato investito da una vettura proveniente dal lato opposto della carreggiata.

Sia il Tribunale, in primo grado, che la Corte d’Appello in secondo grado, avevano rigettato le domande di risarcimento dei danni da morte del congiunto promosse dai famigliari del deceduto.
Il Tribunale, in primo grado, non aveva, erroneamente, nemmeno applicato la norma dell’art. 2051 c.c., ma quella diversa, e generale, dell’art. 2043 c.c., meno favorevole per il danneggiato.
La Corte d’Appello, in secondo grado, ha applicato l’art. 2051 c.c., ma ha negato il risarcimento, sostenendo che:
       -  i danneggiati non avevano dato la dimostrazione del rapporto di causalità tra la cosa (la strada) e il sinistro, dato che la transenna, pur rovesciata, avrebbe potuto, secondo la Corte, essere avvistata in anticipo, e dato che non era dimostrato che l’eventuale segnalazione con luce rossa del tombino malfermo avrebbe evitato l’incidente;
    -con riferimento al manto stradale, la Corte d’Appello ne attesta lo stato di grave dissesto, ma, tuttavia, avendo accertato che il medesimo era tale da molto tempo, ha affermato che il conducente del motociclo, conoscendo il tratto di strada, aveva compiuto con assoluta imprudenza e con grave colpa la manovra di sorpasso, impegnando il tratto fortemente dissestato.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza citata, afferma che la Corte di Appello ha errato nel negare il risarcimento del danno ai congiunti, in quanto:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c.;
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo; né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.
- resta dunque fermo che, prospettato e provato, dal danneggiato, il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
- Il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;


La Corte afferma poi, esplicitamente, che caso fortuito esimente l’Ente Pubblico dalla responsabilità può essere una modifica repentina della strada stessa causata da fatti esterni, come il rilascio di una macchia d’olio da un veicolo, o una pioggia eccezionale: questi sono esempi di caso fortuito esimente, in quanto, data la modificazione repentina della strada, l’Ente non ha il tempo materiale per provvedere a porre tempestivo rimedio. Tuttavia, il permanere nel tempo della situazione eccezionale (ad esempio, una macchia d’olio lasciata sull’asfalto per un intero giorno) non giustifica più l’Ente gestore della strada, il quale avrebbe potuto, e dovuto, rimediare alla insidia.

La Corte di Cassazione annulla, quindi, la sentenza della Corte d’Appello, e rinvia alla medesima per una nuova pronuncia, sottolineando la contraddittorietà della decisione, che da un lato aveva riconosciuto lo stato di grave dissesto della strada, e, dall’altro, ha rifiutato il risarcimento sostenendo la assoluta negligenza del de cuius. Invero, nel caso di specie, sostiene la Cassazione, non si poteva assolutamente applicare il principio secondo cui la colpa del danneggiato esclude il diritto al risarcimento: ciò che non può darsi, evidentemente, quando - come nel caso esaminato dalla Corte - l'evento dannoso si sia verificato "all'interno" di una situazione di macroscopica insidiosità della cosa (dalla sentenza di di appello emerge che il tratto di asfalto dissestato e interessato da profonde solcature era esteso per ben 35 metri, con un'ampiezza che variava da 2 metri - a valle - a 40 centimetri a monte, in prossimità del tombino e della transenna rovesciata), ove non emerga che tale situazione sia stata del tutto ininfluente nel determinismo dell'evento, ossia - nella specie - che il sinistro si sarebbe verificato egualmente, quale effetto della imprudente condotta di guida, anche se la strada si fosse presentata in condizioni di normalità (priva di sconnessioni dell'asfalto, di un tombino non segnalato e di una transenna rovesciata a terra).

La seconda decisione della Cassazione del 2018, la Ordinanza n. 2481 della III Sezione Civile, è interessante in quanto ribadisce gli stessi principi concernenti il risarcimento del danno derivante da cose in custodia di cui alla Sentenza n. 2479. Tuttavia, rigetta il ricorso del danneggiato, soffermandosi sulla qualificazione del comportamento colposo di quest’ultimo come causa escludente il risarcimento.

Trattasi di gravi lesioni di un soggetto che, percorrendo a piedi un tratto di pavimentazione stradale in cui vi sono grossi ciottoli, al fine di eseguire l'attraversamento della strada e raggiungere il lato opposto, cade a terra a causa della rotazione di uno dei ciottoli.

Il Tribunale nega il risarcimento alla persona osservando che il selciato su cui era caduta la signora costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, il cui passaggio era "intuitivamente pericoloso" perché ne era ben percepibile la conformazione e "il pericolo che i sassi si muovono se ci transita sopra"; ritiene, quindi, che l'attrice danneggiata, avendo deciso di scendere dall'ampio marciapiede e di transitare sopra detto selciato senza utilizzare gli appositi attraversamenti, non avesse proceduto con la cautela che la condizione dei luoghi richiedeva, non valutando "correttamente... la difficoltà del passaggio, che è pure era evidente" e così riponendo "un affidamento soggettivo, a dir poco, anomalo sulle sue caratteristiche", adottando, dunque, un comportamento tale da interrompere "il nesso causale tra obbligo di custodia e l'evento dannoso lamentato".

La Corte di Appello dichiara inammissibile l’impugnazione della signora.
La Corte di Cassazione conferma la negazione del diritto al risarcimento del danno, qualificando il comportamento colposo della attrice come caso fortuito.
La Corte afferma che il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta del danneggiato, ed è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, il comportamento imprudente di quest’ultimo può essere tale da far venire meno il diritto al risarcimento.
La Corte sostiene che il Tribunale ha valutato la condotta della danneggiata in base alle risultanze probatorie acquisite e l'ha ritenuta connotata da peculiare imprudenza, tale da integrare ipotesi di caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno. A fronte di una situazione della cosa accertata come obiettivamente pericolosa (selciato che costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione) l'utente della strada era, infatti, tenuto, secondo la Corte, ad un uso prudente e secondo le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (che consentivano anche agevoli percorsi alternativi); comportamento, questo, che, invece, non è stato adottato dalla signora.

In sintesi: al fine di ottenere il risarcimento, l’utente della strada cosa deve fare e provare?
1) il danneggiato ha soltanto l’onere di dimostrare l’accadimento del fatto (ad esempio che effettivamente si trovava in quel luogo a quell’ora, che percorreva quella strada, che effettivamente ha subito dei danni etc.);
2) il danneggiato deve poi dimostrare che i danni siano stati causati dalla strada (ad esempio che sia uscito di strada mentre la percorreva senza che altro accadesse, come ad esempio un veicolo che tamponi l’auto del danneggiato, per ubriachezza del conducente, e lo faccia finire fuori strada);
3) l’utente non deve versare in una colpa talmente grande, che da sola ha causato il danno (ad esempio soggetto che percorre una strada dissestata nella quale era segnalato divieto di transito).

Se sei stato vittima anche tu di un incidente a causa della cattiva manutenzione della strada pubblica, puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com

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mercoledì 17 luglio 2019



CONTRATTO DI LEASING: QUALI PARTICOLARITA’?

Il contratto di leasing è una forma particolare di contratto di locazione : consente ad un determinato soggetto, di utilizzare un bene a fronte del pagamento di un canone mensile. La particolarità del leasing sta nella possibilità, al termine del contratto, di riscattare il bene oggetto dello stesso: l’utilizzatore infatti può scegliere di restituire il bene al proprietario oppure acquistarlo, pagando una somma predeterminata al momento della stipula del contratto.
Anche dal punto di vista livello fiscale, il contratto di leasing presenta diversi vantaggi, poiché è soggetto a regimi fiscali agevolati e consente, nel caso per esempio di automobili o di macchinari ad uso industriale, di sostituirli spesso.
Cosa accade se l’utilizzatore non ha più interesse nei confronti del bene oggetto di leasing?
In tali casi, è prevista la possibilità di subentro nel contratto di leasing (tramite un accordo avente precisi requisiti giuridici tra concedente – utilizzatore e subentrante) ovvero, il subentrante sostituisce il precedente utilizzatore e ne acquista stessi diritti e stessi doveri. Allo stesso modo il subentrante può acquisire la proprietà del bene oggetto di leasing alla fine della locazione.
Tale tipo di subentro non avviene però a titolo gratuito: di norma il subentrante dovrà pagare una somma pari al valore nominale del bene oggetto del contratto, decurtato dei canoni mensili ancora da pagare e della somma finale prevista per l’eventuale riscatto del bene.
Differenze tra leasing e noleggio auto a lungo termine
Sono due forme distinte di contratti che si differenziano per il fatto che il noleggio a lungo termine non dà la possibilità di acquisire la proprietà del bene al termine della locazione. Inoltre, rispetto al leasing, non è previsto il pagamento di costi iniziali da sostenere né maxi rata finale.
Si pagherà la rata mensile comprensiva anche di costi di assicurazione e manutenzione , la tassa di proprietà ed il soccorso stradale oltre che una serie di altri servizi non compresi nel contratto di leasing.
Esiste anche il LEASING IMMOBILIARE, specialmente dopo il 2015 è diventato molto utilizzato nel mercato immobiliare.
Per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2016 al 21 Dicembre 2020 è possibile detrarre i costi  del leasing per la prima casa.
Con il leasing immobiliare la società di leasing si assume l’obbligo di acquistare un immobile o di farlo costruire, seguendo le indicazioni dell’utilizzatore che paga un canone periodico e lo utilizza per un determinato periodo di tempo. Alla scadenza di tale contratto poi l’utilizzatore potrà decidere se riscattare o meno l’immobile pagando il corrispettivo nel contratto.
Esistono poi altre forme di leasing, finanziario, lease back e ciascun contratto presenta le sue particolarità.
Per maggiori informazioni sul Tuo contratto di leasing, scrivi a studiolegale@dirittissimo.com 

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