LICENZIAMENTO
DISCIPLINARE DEL LAVORATORE DIRIGENTE
Qualora fosse già nota la volontà di procedere al
licenziamento da parte dell’azienda ancor prima di attendere le giustificazioni
del lavoratore, ciò ha valenza per fare ritenere illegittimo il successivo
recesso?
L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che l’Art. 7 della L. 300/1970
prevede che le norme disciplinari relative alle sanzioni devono essere portate
a conoscenza dei lavoratori.
Pertanto, il lavoratore non può subire alcun
provvedimento disciplinare senza che i suoi comportamenti gli siano stati
contestati preventivamente.
Più precisamente, il comma 5 dell’articolo in oggetto
prevede un termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della
contestazione disciplinare, affinché il lavoratore possa giustificare
l’addebito disciplinare contestatogli. Da ciò si evince che non rileva il
momento in cui si sia formato nel datore il proposito di licenziare il
dipendente, bensì l’esternalizzazione del relativo atto (lettera di
contestazione).
È questo il caso della sentenza oggetto del commento
del Nostro Avvocato del Lavoro, dove la Corte di Cassazione, si è occupata di
un caso di licenziamento avvenuto al termine di un regolare procedimento
disciplinare, rispetto al quale il dipendente, in maniera fortuita, era
riuscito ad ottenere un documento che attestava la volontà dei vertici
societari di procedere al licenziamento ancor prima delle giustificazioni.
Essendo un dirigente, il Tribunale ha accertato che il
licenziamento era da ritenersi giustificato ai sensi del Ccnl, pur non essendo
corredato da una giusta causa, con il conseguente diritto del lavoratore a
percepire l’indennità sostitutiva del preavviso.
La richiesta avanzata dall’Avvocato del Lavoro di far
dichiarare illegittimo il licenziamento subito dal dirigente veniva respinta ed
in secondo grado la Società era stata condannata.
A fronte di tale pronuncia, un collega Avvocato del
Lavoro ricorreva in Cassazione, in favore del dirigente lamentando gravi
violazioni di legge inerenti al procedimento disciplinare (Art. 7 L. 300/1970)
e altresì la violazione della disciplina degli atti unilaterali recettizi (Artt. 1334 e 1335 c.c).
In tale caso, il giudice di merito, oltre a
sottolineare il noto principio che vede applicare le garanzie di cui all’Art. 7
l. 300/1970 anche alla figura del dirigente, ha affermato che un documento
diretto ad un terzo e non inviato al diretto interessato, per il quale si
preannuncia, al termine di una sanzione disciplinare, l’intenzione di licenziare,
non può in alcun modo configurare un licenziamento, considerando la sua natura
recettizia e dunque, il medesimo si perfeziona solo una volta giunto a
conoscenza del destinatario.
Nel caso oggetto dell’analisi dell’Avvocato del
Lavoro, si tratta di una comunicazione confidenziale, alla quale non è
possibile riconoscere né una natura negoziale né natura di atto giuridico in
senso stretto.
Pertanto, la Suprema Corte afferma che ‹‹non rileva il
momento in cui si sia formato nel datore il proposito di licenziare il dipendente,
ma quello dell’esternazione del relativo atto››. Pertanto, finché non sia stato
manifestato attraverso un atto avente efficacia esterna, non solo è da
considerarsi non idoneo a sciogliere il rapporto di lavoro, ma è pur sempre
superabile alla luce delle giustificazioni offerte nel corso del procedimento
disciplinare.
L’Avvocato del Lavoro rileva come, soprattutto per
quanto riguarda le imprese aventi natura societaria è possibile che il
Consiglio di Amministrazione deliberi, in prospettiva di un licenziamento di un
dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, prima del decorso del
termine.
Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del
Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente se sussistono i presupposti
per poter procedere efficacemente all’impugnazione di un licenziamento emesso
nei confronti di un dirigente.
Se desideri esporci il Tuo caso, scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com per metterti in contatto con il nostro avvocato del Lavoro
www.dirittissimo.com - sezione lavoro
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