IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA:
UTILIZZO DELLA MAIL AZIENDALE A FINI DISCIPLINARI|
Cari lettori, l’Avvocato del
Lavoro con questo articolo vuole analizzare una particolare fattispecie di
licenziamento per giusta casa, subito da un lavoratore, pilota di aerei, per
aver inviato alcune mail ai colleghi iscritti al sindacato, di contenuto
discutibile.
L’Avvocato del Lavoro commenta
una recente sentenza del Tribunale di Milano (Corte d’Appello di Milano Sez.
Lav., 24 marzo 2016, n. 439) sul tema.
La sentenza in commento
riguarda un ricorso di impugnazione di licenziamento, depositato da un Avvocato
del Lavoro di Milano, riguardante un recesso datoriale dal rapporto di lavoro,
nel quale il lavoratore si era reso protagonista dell’invio di alcune mail ai
colleghi ove, in una situazione particolarmente tesa, aveva offeso un collega
(“non sarai mai un pilota con la P maiuscola, ma solo un povero
aviotrasportato”).
Nel caso di specie, rileva la
Suprema Corte, la società datrice di lavoro non avrebbe potuto utilizzare ai
fini disciplinari le e-mail del caso, in quanto costituivano corrispondenza
epistolare privata: ogni messaggio aveva un mittente e destinatari precisi e
definiti, ovvero caratterizzato da “personalità”, e pertanto inviolabile da
parte di terzi (l’azienda) e tutelata dal cd. “Codice Privacy”, D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196.
Pertanto, l’azienda non
avrebbe potuto utilizzare tale corrispondenza privata, nonostante tali e-mail
fossero state fornite alla stessa da uno dei lavoratori legittimi destinatari.
Per tali motivi, il
comportamento del lavoratore – poi licenziato – è stato ritenuto inidoneo ad
integrare la giusta causa di licenziamento (e neppure il giustificato motivo
soggettivo) e quindi gli organi giudicanti hanno accolto il ricorso di
impugnazione di licenziamento, proposto da un Avvocato del Lavoro di Milano,
applicando il risarcimento del danno ex Art. 18, Statuto dei Lavoratori.
Ciò anche in considerazionie di
alcuni ulteriori aspetti: l’anzianità di servizio del lavoratore licenziato,
ultraventennale e priva di alcun precedente disciplinare e che il Ccnl
applicato al rapporto (la cui applicazione non è tassativa a rappresenta per i
giudici un valido parametro di giudizio) non prevedesse la massima sanzione del
licenziamento per episodi similari.
E’ opportuno che il
lavoratore, qualora voglia intraprendere un’azione volta all’impugnazione del
licenziamento per giusta causa, si rivolga ad un Avvocato specializzato nel
ramo giuslavoristico per verificare preventivamente se ne sussistono i
presupposti.
Per info e contatti: dirittissimo@gmail.com / 328.2408154
visita: www.dirittissimo.it
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