mercoledì 29 novembre 2017



RECUPERO MENSILITA’ ARRETRATE E TFR

Capita di frequente, soprattutto nel recente periodo di crisi economica, che tanti Lavoratori ci
raccontino di essere stanchi di vane promesse di futuri pagamenti da parte del datore di lavoro e di voler agire per ottenere il pagamento di quanto dovuto.

In queste situazioni, gli Avvocati del Lavoro, valutano come poter intervenire immediatamente per il recupero delle retribuzioni dovute e non ancora corrisposte.

Occorre valutare diversi aspetti, ciascuno dei quali può portare a differenti soluzioni proposte da un nostro Avvocato del Lavoro: a titolo esemplificativo, ci si deve chiedere se il rapporto di lavoro è ancora in essere, se la società è attiva, se il lavoratore possiede le relative buste paga, etc.

Tale valutazione dà la possibilità ad un avvocato del lavoro di stabilire quale sia la strada migliore da intraprendere per il recupero del dovuto: lettera, decreto ingiuntivo, causa giudiziale, denuncia presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro , etc.

Se anche tu devi recuperare degli stipendi arretrati o non ti è stato pagato parte o tutto il TFR, consigliamo di rivolgerti ad un avvocato del lavoro e non perdere altro tempo!

Contatta il 328.2408154 oppure scrivi a: www.dirittissimo.com per raccontare il Tuo caso al giuslavorista!

martedì 28 novembre 2017





TARDIVA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE E LICENZIAMENTO - L’Avvocato del Lavoro commenta:

Rischia il Licenziamento il lavoratore che riceva una Lettera Disciplinare 4 mesi dopo i fatti oggetto di contestazione? Quando il lavoratore può impugnare con successo l’eventuale licenziamento?
risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo affronta una questione molto delicata e assai frequente nel mondo del lavoro: può il datore di lavoro contestare un episodio a rilevanza disciplinare a diversi mesi di distanza dall’accadimento dei relativi fatti?

Spesso infatti accade che ai Nostri Avvocati del Lavoro si rivolgano lavoratori che hanno appena ricevuto una lettera di Licenziamento disciplinare (giusta causa o giustificato motivo oggettivo) e ci chiedano di valutare se l’eventuale licenziamento possa essere impugnato con successo.

In merito a tale argomento, l’Avvocato del Lavoro ritiene doveroso un chiarimento preliminare: lo Statuto dei Lavoratori (Art. 7 L. 300/70), espressamente prevede che il datore debba contestare preventivamente i fatti oggetto dell’eventuale e successivo licenziamento. Pertanto il lavoratore che abbia ricevuto direttamente un licenziamento disciplinare senza alcuna preventiva lettera di contestazione, deve immediatamente rivolgersi ad un Avvocato del Lavoro (clicca per contattarci senza impegno), per procedere con certo successo all’impugnazione del licenziamento !

Dopo tale doverosa promessa, l’Avvocato del Lavoro deve ora affrontare il tema della tempestività della contestazione disciplinare: sempre lo Statuto dei Lavoratori, stabilisce che il Datore di Lavoro debba comunicare la contestazione disciplinare in modo “tempestivo”. In caso contrario infatti la non immediatezza della contestazione disciplinare o del relativo licenziamento, indurrebbe a ritenere che lo stesso abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo i fatti oggetto di contestazione come non gravi o comunque non meritevoli della sanzione disciplinare più grave (licenziamento).

Pertanto sarà compito dell’Avvocato del Lavoro valutare se la contestazione e/o il licenziamento disciplinare abbiano rispettato il requisito della “tempestività.

Quest’ultimo a seconda dei casi potrà essere di estensione temporale più o meno ampia a seconda di numerosi fattori, relativi soprattutto al tempo necessario per il datore di lavoro per l’accertamento e la valutazione dei fatti, in considerazione della particolarità degli stessi, delle relative necessarie indagini ed al grado di complessità della struttura organizzativa aziendale.

L’Avvocato del Lavoro precisa che tale orientamento è stato confermato anche da una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 11 maggio 2016, n. 9680).

Quest’ultima, in relazione ad un’impugnazione di licenziamento presentata da un collega Avvocato del Lavoro avverso un licenziamento per giusta causa impartito ad una lavoratrice rea di aver utilizzato in modo improprio ed a proprio vantaggio una tessera fedeltà aziendale di un cliente, ha stabilito l’illegittimità del recesso e la relativa reintegra della lavoratrice.

Ciò in base alla non tempestività del licenziamento (effettuato a distanza di 4 mesi dai fatti oggetto di causa), in quanto l’improprio utilizzo della tessera fedeltà era da qualificare come comportamento di immediata conoscibilità da parte della società datrice di lavoro.

Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà valutare se il demansionamento subito costituisca un vulnus così grave ed irreparabile alla propria professionalità tale da legittimare il rifiuto immediato dello stesso a svolgere la prestazione lavorativa, senza neppure attendere il relativo accertamento giudiziario e senza veder correre il rischio di subire un licenziamento.

Vuoi saperne di più e valutare se che anche tu hai diritto a rifiutare il demansionamento, senza rischiare un licenziamento?

Contatta il 328.2408154 oppure scrivi a: dirittissimo@gmail.com 

Possibilità di appuntamento presso le nostre sedi di Milano o di Torino.

martedì 21 novembre 2017


DIRITTO DEL LAVORO


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DIRITTO DEL LAVORO -
 
 
 
 




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 SEZIONE PREVIDENZIALE

Controllate i cedolini della pensione e verificate se vi è stata accreditata la quattordicesima. Di fatto alcuni pensionati non l'avrebbero ricevuta pur avendone diritto




http://www.ilgiornale.it/news/cronache/quattordicesima-non-accreditata-fare-ricorso-1465100.html



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SEZIONE PREVIDENZIALE -

La sentenza è arrivata. Niente rivalutazione completa delle pensioni con l'ok della Consulta al decreto Poletti. Ecco il salasso per i pensionati



http://www.ilgiornale.it/news/cronache/rivalutazione-perdite-fino-25mila-euro-i-pensionati-1456726.html


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 SEZIONE PREVIDENZIALE - Ricorso rimborso sulla pensione



www.ilgiornale.it/news/cronache/ricorso-ottenere-rimborso-sulla-pensione-1366563.html



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SEZIONE PREVIDENZIALE -  I Diritti dei pensionati



www.ilgiornale.it/news/economia/cos-renzi-ignora-i-diritti-dei-pensionati-1236585.html


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giovedì 16 novembre 2017




III. DEMANSIONAMENTO E LICENZIAMENTO - L’Avvocato del Lavoro commenta:

Rischia il Licenziamento il lavoratore che si rifiuti di svolgere mansioni inferiori?
risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo chiarirà una questione molto dibattuta nel diritto del Lavoro: può il lavoratore rifiutarsi si svolgere mansioni inferiori rispetto all’inquadramento contrattuale senza rischiare un legittimo licenziamento ?

Spesso infatti accade che un lavoratore, a cui vengano assegnate nuove mansioni, anche palesemente inferiori rispetto alla propria qualifica, ritenga di potersi avvalere del diritto di astenersi dallo svolgimento delle stesse senza ricorrere in alcun rischio di licenziamento.

Nulla di più errato !

Sul tema infatti è consolidato l’orientamento giurisprudenziale, anche di Cassazione, secondo il quale il lavoratore a cui vengano assegnate mansioni inferiori (“demansionamento”) non possa astenersi dal prestare l’attività lavorativa, potendo costui esclusivamente agire in giudizio, mediante l’assistenza di un buon Avvocato del Lavoro, per veder riconosciuto il demansionamento subito e dunque chiedere al giudice adito di ordinare l’assegnazione a mansioni adeguate oltre ad diritto ad un risarcimento di natura economica.

L’Avvocato del Lavoro infatti precisa che tale orientamento è stato confermato anche da una recente sentenza di della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 5 maggio 2016, n. 9060) la quale, su ricorso presentato da un Avvocato del Lavoro avverso un licenziamento per giusta causa, ha chiarito che il lavoratore possa agire unicamente per far ricondurre le proprie mansioni alla categoria di appartenenza, dovendo quindi - nelle more del giudizio – svolgere le mansioni – anche chiaramente demansionanti – allo stesso assegnate dal datore di lavoro, ai sensi degli artt.  2086 e 2104. c.c..

Per il lavoratore però vi è un’unica possibilità di rifiutarsi, senza rischiare di incorrere in un  licenziamento: se il demansionamento patito sia così grave da “incidere irrimediabilmente sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo” (Cass. Sez. Lav. 20 luglio 2012, n. 12696).

Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà valutare se il demansionamento subito costituisca un vulnus così grave ed irreparabile alla propria professionalità tale da legittimare il rifiuto immediato dello stesso a svolgere la prestazione lavorativa, senza neppure attendere il relativo accertamento giudiziario.


 Vuoi saperne di più e valutare se che anche tu hai diritto a rifiutare il demansionamento, senza rischiare un licenziamento per giusta causa? 

Contatta i Legali di Dirittissimo al: 328.2408154 o scrivi a: dirittissimo@gmail.com 

Possibilità di appuntamenti presso la nostra sede di Milano o Torino. 

mercoledì 8 novembre 2017




ATTENZIONE: VERIFICARE SE AVETE RICEVUTO LA QUATTORDICESIMA SULLA PENSIONE

Ai pensionati con più di 64 anni (i nati prima del primo gennaio 1954) con un reddito complessivo individuale annuo fino a 13.049,14 euro (due volte il trattamento minimo, circa 1.000 euro al mese). Non conta quindi il reddito del coniuge né i beni che dovesse avere il pensionato se non danno reddito. La somma viene corrisposta una volta l'anno. La quattordicesima non spetta sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati.

QUALI SONO GLI IMPORTI DI QUATTORDICESIMA?


I pensionati con redditi fino a 9.786,86 euro annui, ovvero circa 752 euro al mese per 13 mensilità, per i quali la somma aggiuntiva era già prevista dal 2007 vedranno aumentare l'importo che sarà pari a 437 euro se si hanno fino a 15 anni di contributi, a 546 euro se si hanno da 15 a 25 anni di contributi e a 655 euro se si hanno oltre 25 anni di contributi. I pensionati che hanno un reddito tra 9.786,87 euro e 13.049,14 euro riceveranno una somma variabile tra 336 euro (se hanno fino a 15 anni di contributi) e 504 euro (con più di 25 anni di contributi).

Ai pensionati che hanno tra i 15 e i 25 anni di contributi verranno corrisposti 420 euro. Per i pensionati da lavoro autonomo si considerano tre anni di contributi in più rispetto ai dipendenti.

QUANDO?


La quattordicesima viene corrisposta insieme al rateo di luglio (1 luglio se si ha il conto alle Poste, 3 luglio se si ha il conto in Banca) se si perfeziona il requisito anagrafico nel primo semestre mentre sarà corrisposta a dicembre se si raggiungono i 64 anni nel secondo semestre del 2017. Il beneficio viene erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato appena si conosceranno le informazioni consuntivate dei redditi 2016, o nel caso di prima concessione, del 2017.

Se non avete ricevuto la quattordicesima e avete i requisiti per riceverla, potete scrivere a: dirittissimo@gmail.com o chiamare il 328.2408154