giovedì 7 settembre 2017


TARDIVA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE E LICENZIAMENTO - L’Avvocato del Lavoro commenta:

Rischia il Licenziamento il lavoratore che riceva una Lettera Disciplinare 4 mesi dopo i fatti oggetto di contestazione? Quando il lavoratore può impugnare con successo l’eventuale licenziamento?
risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo affronta una questione molto delicata e assai frequente nel mondo del lavoro: può il datore di lavoro contestare un episodio a rilevanza disciplinare a diversi mesi di distanza dall’accadimento dei relativi fatti?

Spesso infatti accade che ai Nostri Avvocati del Lavoro si rivolgano lavoratori che hanno appena ricevuto una lettera di Licenziamento disciplinare (giusta causa o giustificato motivo oggettivo) e ci chiedano di valutare se l’eventuale licenziamento possa essere impugnato con successo.

In merito a tale argomento, l’Avvocato del Lavoro ritiene doveroso un chiarimento preliminare: lo Statuto dei Lavoratori (Art. 7 L. 300/70), espressamente prevede che il datore debba contestare preventivamente i fatti oggetto dell’eventuale e successivo licenziamento. Pertanto il lavoratore che abbia ricevuto direttamente un licenziamento disciplinare senza alcuna preventiva lettera di contestazione, deve immediatamente rivolgersi ad un Avvocato del Lavoro, per procedere con certo successo all’impugnazione del licenziamento !

Dopo tale doverosa promessa, l’Avvocato del Lavoro deve ora affrontare il tema della tempestività della contestazione disciplinare: sempre lo Statuto dei Lavoratori, stabilisce che il Datore di Lavoro debba comunicare la contestazione disciplinare in modo “tempestivo”. In caso contrario infatti la non immediatezza della contestazione disciplinare o del relativo licenziamento, indurrebbe a ritenere che lo stesso abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo i fatti oggetto di contestazione come non gravi o comunque non meritevoli della sanzione disciplinare più grave (licenziamento).

Pertanto sarà compito dell’Avvocato del Lavoro valutare se la contestazione e/o il licenziamento disciplinare abbiano rispettato il requisito della “tempestività.

Quest’ultimo a seconda dei casi potrà essere di estensione temporale più o meno ampia a seconda di numerosi fattori, relativi soprattutto al tempo necessario per il datore di lavoro per l’accertamento e la valutazione dei fatti, in considerazione della particolarità degli stessi, delle relative necessarie indagini ed al grado di complessità della struttura organizzativa aziendale.

L’Avvocato del Lavoro precisa che tale orientamento è stato confermato anche da una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 11 maggio 2016, n. 9680).

Quest’ultima, in relazione ad un’impugnazione di licenziamento presentata da un collega Avvocato del Lavoro avverso un licenziamento per giusta causa impartito ad una lavoratrice rea di aver utilizzato in modo improprio ed a proprio vantaggio una tessera fedeltà aziendale di un cliente, ha stabilito l’illegittimità del recesso e la relativa reintegra della lavoratrice.

Ciò in base alla non tempestività del licenziamento (effettuato a distanza di 4 mesi dai fatti oggetto di causa), in quanto l’improprio utilizzo della tessera fedeltà era da qualificare come comportamento di immediata conoscibilità da parte della società datrice di lavoro.

Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà valutare se il demansionamento subito costituisca un vulnus così grave ed irreparabile alla propria professionalità tale da legittimare il rifiuto immediato dello stesso a svolgere la prestazione lavorativa, senza neppure attendere il relativo accertamento giudiziario e senza veder correre il rischio di subire un licenziamento.

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