TARDIVA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE E LICENZIAMENTO - L’Avvocato del Lavoro commenta:
Rischia il Licenziamento il lavoratore che
riceva una Lettera Disciplinare 4 mesi dopo i fatti oggetto di contestazione?
Quando il lavoratore può impugnare con
successo l’eventuale licenziamento?
risponde l’Avvocato del Lavoro.
risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato
del Lavoro in questo articolo affronta una questione molto delicata e assai
frequente nel mondo del lavoro: può il datore di lavoro contestare un episodio
a rilevanza disciplinare a diversi mesi di distanza dall’accadimento dei
relativi fatti?
Spesso infatti
accade che ai Nostri Avvocati del Lavoro si rivolgano lavoratori che hanno
appena ricevuto una lettera di Licenziamento disciplinare (giusta causa o
giustificato motivo oggettivo) e ci chiedano di valutare se l’eventuale
licenziamento possa essere impugnato con successo.
In merito a tale
argomento, l’Avvocato del Lavoro ritiene doveroso un chiarimento preliminare:
lo Statuto dei Lavoratori (Art. 7 L. 300/70), espressamente prevede che il datore
debba contestare preventivamente i fatti oggetto dell’eventuale e successivo
licenziamento. Pertanto il lavoratore che abbia ricevuto direttamente un
licenziamento disciplinare senza alcuna preventiva lettera di contestazione,
deve immediatamente rivolgersi ad un Avvocato del Lavoro, per procedere con certo successo all’impugnazione del
licenziamento !
Dopo tale
doverosa promessa, l’Avvocato del Lavoro deve ora affrontare il tema della
tempestività della contestazione disciplinare: sempre lo Statuto dei Lavoratori,
stabilisce che il Datore di Lavoro debba comunicare la contestazione
disciplinare in modo “tempestivo”. In caso contrario infatti la non
immediatezza della contestazione disciplinare o del relativo licenziamento,
indurrebbe a ritenere che lo stesso abbia soprasseduto al licenziamento,
ritenendo i fatti oggetto di contestazione come non gravi o comunque non
meritevoli della sanzione disciplinare più grave (licenziamento).
Pertanto sarà
compito dell’Avvocato del Lavoro valutare se la contestazione e/o il
licenziamento disciplinare abbiano rispettato il requisito della “tempestività.
Quest’ultimo a
seconda dei casi potrà essere di estensione temporale più o meno ampia a
seconda di numerosi fattori, relativi soprattutto al tempo necessario per il
datore di lavoro per l’accertamento e la valutazione dei fatti, in
considerazione della particolarità degli stessi, delle relative necessarie
indagini ed al grado di complessità della struttura organizzativa aziendale.
L’Avvocato del
Lavoro precisa che tale orientamento è stato confermato anche da una recente
sentenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 11 maggio 2016, n. 9680).
Quest’ultima, in
relazione ad un’impugnazione di licenziamento presentata da un collega Avvocato
del Lavoro avverso un licenziamento per giusta causa impartito ad una
lavoratrice rea di aver utilizzato in modo improprio ed a proprio vantaggio una
tessera fedeltà aziendale di un cliente, ha stabilito l’illegittimità del
recesso e la relativa reintegra della lavoratrice.
Ciò in base alla
non tempestività del licenziamento (effettuato a distanza di 4 mesi dai fatti
oggetto di causa), in quanto l’improprio utilizzo della tessera fedeltà era da
qualificare come comportamento di immediata conoscibilità da parte della
società datrice di lavoro.
Pertanto solo
rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà valutare se
il demansionamento subito costituisca un vulnus così grave ed irreparabile alla
propria professionalità tale da legittimare il rifiuto immediato dello stesso a
svolgere la prestazione lavorativa, senza neppure attendere il relativo
accertamento giudiziario e senza veder correre il rischio di subire un
licenziamento.
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