Ritardo nella consegna della posta?
Rimborso/indennizzo con il reclamo o risarcimento
del danno da responsabilità contrattuale con ricorso al giudice.
Capita
spesso che si subiscano disservizi postali causati dalla cattiva gestione dei servizi dell’Ente Poste (per
esempio ritardo nella consegna della
corrispondenza).
In tal
caso, per il cittadino sono previste due diverse forme di tutela che può
attuare:
- il reclamo
da presentarsi al gestore del servizio;
-il ricorso
all’autorità giurisdizionale regolato dal codice civile in materia di
responsabilità contrattuale.
Il
reclamo, come previsto dalla Carta della Qualità dei servizi postali, permette di denunciare il disservizio
postale subito e ottenere il rimborso/indennizzo o la compensazione. Tale forma
di tutela è però autonoma rispetto a quello che normalmente la legge
garantisce alle parti di un rapporto contrattuale.
La
seconda forma di tutela, consiste in una vera e propria azione legale, ovvero
il ricorso al Giudice di Pace e può essere esercitata qualora si voglia far
valere, previa prova della stessa, la responsabilità contrattuale
dell’ente gestore del servizio postale e ottenere il risarcimento del danno.
La scelta
di ricorrere all’autorità giurisdizionale, senza aver previamente richiesto il
risarcimento del danno mediante l’attivazione della procedura di reclamo, è da
considerarsi pienamente legittima, come peraltro confermato dalla legge che
espressamente esclude la sussistenza di qualsivoglia condizione di
procedibilità della domanda giudiziale e come recente giurisprudenza ha
affermato.
A tal
proposito, secondo giurisprudenza recente, il contratto stipulato tra il mittente di
una raccomandata ed il gestore del servizio postale può essere qualificato come
un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. Si tratta infatti di un
contratto in cui due o più parti (in questo caso il mittente della raccomandata
e il gestore del servizio postale) si accordano affinché la seconda esegua una
prestazione a favore di un terzo (destinatario della raccomandata).
Il terzo
che non riceve la raccomandata o la riceve in ritardo, può agire in giudizio
per accertare la responsabilità contrattuale delle Poste ed il
conseguente risarcimento del danno.
La legge
prevede che: a) la responsabilità per la fornitura dei servizi postali è
disciplinata, per quanto non stabilito da disposizioni speciali, dalle norme
del codice civile; b) il cittadino ha diritto di adire l’autorità
giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami o, in
alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
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Celeste Collovati
Legale Aspes www.associazioneaspes.org
Studio C.M.G.