mercoledì 27 gennaio 2016

Rivalutazione della pensione: ECCO COME FARE !!!





Cari lettori, vi parlerò di un argomento dibattuto nell'ultimo periodo, la perequazione delle pensioni, cercando di evidenziare gli aspetti salienti di una materia molto complessa e gli elementi di diritto ad essa connessi.


L'art. 69 comma 1, della Legge 23.12.2000 n. 388 disciplina compiutamente la materia della perequazione delle pensioni. L'articolo in discussione prevede l'applicazione della perequazione nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento e nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.


Il Governo Monti ha emanato il decreto legge n. 201/2011, meglio conosciuto comeLegge Salva Italia, al cui art. 24 comma 25, ha disposto il blocco della perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 (a partire dal trattamento minimo lordo pari ad €.1.405,05=).


La Corte Costituzionale è ora intervenuta con la sentenza 70 del 2015 e ha dichiarato incostituzionale l'art 24 comma 25 della Legge n. 201 del 2011, in quanto lo ha ritenuto lesivo dei “diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale e fondati su inequivocabili parametri costituzionali quali a titolo esemplificativo: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)". Questultimo diritto - afferma la sentenza -"è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo, attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost." così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici.


Più in particolare, la Corte ha osservato che la mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo delle pensioni e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 316 del 5 ottobre - 3 novembre 2010.


Quest'ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all’art. 1, comma 19, della Legge 24.12.2007 n. 247,  che ha escluso, per l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest'esclusione - secondo la citata sentenza n. 316 - "per il loro importo piuttosto elevato" presentavano "margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo".


Invece la sentenza n. 70/2015 in esame ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima - la quale ha, peraltro, disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno, come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316 -. Inoltre, sempre secondo la sentenza n. 70/2015, sono stati "valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento pensionistico”.


La Corte nell'applicare al trattamento di quiescenza, o meglio retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro prestato art 36 primo comma della Costituzione e nell'affiancarlo al principio di adeguatezza art 38 secondo comma della Costituzione ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l'intento di inibire l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli ( sentenza n.208 del 2014 e 316 del 2010). Con la sentenza n. 26 del 1980 questa corte ha proposto una lettura sistematica degli artt. 36 e 38 cost. con la finalità di riservare una particolare attenzione e protezione al lavoratore. Infatti la proporzionalità e l'adeguatezza non devono solo sussistere al momento del collocamento a riposo, ma vanno assicurate nel proseguo della vita in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta e all'inflazione.


Successivamente alla pronuncia della corte Costituzionale, il Consiglio dei Ministri del Governo Renzi ha approvato un decreto legge che, in parziale esecuzione della sentenza della Corte, ha previsto per tutti i pensionati che hanno subito un pregiudizio, l’erogazione dal 1° agosto di una somma “una tantum”, che varia da €.750,00= ad €.250,00=, a seconda della pensione percepita che viene ad essere inclusa in una fascia determinata.  Nell'emanazione di questo decreto si ravviva nuovamente una criticità di ordine costituzionale.


Il Governo infatti, così facendo, non riconosce più il diritto alla perequazione delle pensioni. Tale diritto doveva equivalere ad un importo che, a seguito di calcoli complessi, sarebbe dovuto diventare parte integrante della pensione e quindi avrebbe dovuto essere sommato a quanto già percepito dal pensionato e che di anno in anno avrebbe dovuto subire ulteriori aumenti. Invece il decreto Renzi prevede solamente la corresponsione di un' importo “una tantum” che verrà accreditato di volta in volta a seconda dell'importo di pensione percepito e senza che questa somma resti parte integrante del proprio reddito.


Alla luce di quanto sopra esposto, ritengo siano stati violati molteplici diritti e principi di carattere costituzionale.


Per tale ragione è doveroso intraprendere un'azione legale, affinché vengano tutelati i diritti di tutti i pensionati coinvolti dalla lesione, attraverso il deposito di un ricorso.




 Per saperne di più in merito alla procedura da attuare potete contattare Aspes 
http://www.associazioneaspes.org/
oppure scrivere a dirittissimo@gmail.com


Celeste Collovati
Aspes- servizi al cittadino





 

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