Cari lettori, vi parlerò di un argomento dibattuto nell'ultimo periodo, la perequazione delle pensioni, cercando di evidenziare gli aspetti salienti di una materia molto complessa e gli elementi di diritto ad essa connessi.
L'art.
69 comma 1, della Legge 23.12.2000 n. 388 disciplina compiutamente la materia della perequazione delle
pensioni. L'articolo in discussione prevede l'applicazione della
perequazione nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti
pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del
90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5
volte il predetto trattamento e nella misura del 75% per la
fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento
minimo.
Il Governo Monti ha emanato il
decreto legge n. 201/2011, meglio conosciuto come “Legge Salva Italia”, al cui art. 24
comma 25, ha disposto il blocco della perequazione automatica delle pensioni
per gli anni 2012 e 2013 (a partire dal trattamento minimo lordo pari ad
€.1.405,05=).
La Corte Costituzionale è
ora intervenuta con la sentenza 70 del 2015 e ha dichiarato
incostituzionale l'art 24 comma 25 della Legge n. 201 del 2011, in quanto lo ha ritenuto lesivo dei “diritti
fondamentali connessi al rapporto previdenziale e fondati su inequivocabili
parametri costituzionali quali a titolo esemplificativo: la proporzionalità del
trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo
comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)".
Quest’ultimo diritto -
afferma la sentenza -"è da intendersi quale espressione certa,
anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
e al contempo, attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui
all’art. 3, secondo comma, Cost." così da evitare disparità di
trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici.
Più in
particolare, la Corte ha osservato che la mancata attribuzione per due anni
della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo
complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, costituisce una misura
restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo delle pensioni e che i
trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli
oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta
legittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 316 del 5 ottobre -
3 novembre 2010.
Quest'ultima
ha dichiarato legittima la norma di cui all’art. 1, comma 19, della Legge
24.12.2007 n. 247, che ha escluso, per
l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo superiore a otto volte il trattamento
minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest'esclusione - secondo la citata
sentenza n. 316 - "per il loro importo piuttosto elevato"
presentavano "margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno
inflattivo".
Invece la sentenza
n. 70/2015 in esame ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai
trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima - la quale ha, peraltro,
disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno,
come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316 -. Inoltre,
sempre secondo la sentenza n. 70/2015, sono stati "valicati
i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente
pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento pensionistico”.
La Corte nell'applicare al trattamento di
quiescenza, o meglio retribuzione differita, il criterio di proporzionalità
alla qualità e quantità del lavoro prestato art 36 primo comma della
Costituzione e nell'affiancarlo al principio di adeguatezza art 38 secondo
comma della Costituzione ha
tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l'intento di
inibire l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli ( sentenza n.208 del
2014 e 316 del 2010). Con la sentenza n. 26
del 1980 questa corte ha proposto una lettura sistematica degli artt. 36 e 38
cost. con la finalità di riservare una particolare attenzione e protezione al
lavoratore. Infatti la
proporzionalità e l'adeguatezza non devono solo sussistere al momento del
collocamento a riposo, ma vanno assicurate nel proseguo della vita in relazione
ai mutamenti del potere di acquisto della moneta e all'inflazione.
Successivamente alla pronuncia della
corte Costituzionale, il Consiglio dei Ministri del Governo Renzi ha
approvato un decreto legge che, in parziale esecuzione della sentenza della
Corte, ha previsto per tutti i pensionati che hanno subito un
pregiudizio, l’erogazione dal 1° agosto di una somma “una tantum”, che varia da €.750,00= ad €.250,00=, a seconda della
pensione percepita che viene ad essere inclusa in una fascia determinata. Nell'emanazione di
questo decreto si ravviva nuovamente una criticità di ordine costituzionale.
Il Governo infatti, così facendo, non
riconosce più il diritto alla perequazione delle pensioni.
Tale diritto doveva equivalere ad un importo che, a seguito di
calcoli complessi, sarebbe dovuto diventare parte integrante della
pensione e quindi avrebbe dovuto essere sommato a quanto già percepito dal
pensionato e che di anno in anno avrebbe dovuto subire ulteriori aumenti.
Invece il decreto Renzi prevede solamente la corresponsione di un'
importo “una tantum” che
verrà accreditato di volta in volta a seconda dell'importo di pensione percepito
e senza che questa somma resti parte integrante del proprio reddito.
Alla luce di quanto sopra esposto,
ritengo siano stati violati molteplici diritti e principi di carattere costituzionale.
Per tale ragione è doveroso
intraprendere un'azione legale, affinché vengano tutelati i diritti di tutti i
pensionati coinvolti dalla lesione, attraverso il deposito di un ricorso.
Per saperne di più in merito alla procedura da attuare potete contattare Aspes
http://www.associazioneaspes.org/
oppure scrivere a dirittissimo@gmail.com
Celeste Collovati
Aspes- servizi al cittadino
http://www.associazioneaspes.org/
oppure scrivere a dirittissimo@gmail.com
Celeste Collovati
Aspes- servizi al cittadino
Nessun commento:
Posta un commento