mercoledì 27 gennaio 2016


 

 
DIRITTI DEL PASSEGGERO DEL TRASPORTO AEREO
POSSIBILITA' DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER DISAGI SUBITI:



 

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Sapevi che se il tuo volo è stato cancellato o il ritardo supera le tre ore, hai diritto ad un risarcimento pecuniario?

Certamente un volo cancellato all'ultimo minuto o un ritardo dello stesso per più di due ore, è fra le esperienze meno gradevoli che possano capitare. Quando saltano coincidenze, incontri di lavoro, o peggio ancora vacanze e rientri a casa dai propri cari, la rabbia diventa il sentimento predominante. Una rabbia che, a tradurla in danaro, ha un valore preciso. Tutto dipende da alcuni fattori variabili determinati da ciò che ha causato – a cascata – la cancellazione o il ritardo di quel volo.
Si stima che nel 2014 siano stati oltre 8 milioni i passeggeri “vittime” di una cancellazione aerea last minute. Un numero che, tradotto in rimborsi, vale oltre 3 miliardi di euro.

Essenzialmente sono tre le situazioni in cui si può verificare un disagio per i passeggeri:

1)     NEGATO IMBARCO. Il passeggero non viene imbarcato a causa dell’eccessivo numero di prenotazioni (c.d. “Overbooking”)

2)     CANCELLAZIONE DEL VOLO: Si verifica quando l’aereomobile non parte.

3)     RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO: Partenza dell’aereomobile ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.

La tutela dei passeggeri nei trasporti aerei è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 261/2004, una legge europea che vincola tutti i vettori aerei aventi sede legale all’interno dell’Unione Europea.

Originariamente il Regolamento prevedeva un risarcimento del danno per il passeggero solo nel caso di cancellazione del volo e la somma variava da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di 600,00 Euro.

Successivamente, con una pronuncia della Corte di Giustizia Ue (sentenza “Sturgeon”) si è stabilito che anche i passeggeri di voli che abbiano  accumulato un ritardo pari o superiore alle tre ore o oltre, hanno diritto al risarcimento. Detta somma non è dovuta esclusivamente nel caso in cui il ritardo sia attribuibile a circostanze straordinarie, che esulano dal controllo della compagnia aerea, come uno sciopero o cattive condizioni meteorologiche, purché esse siano effettive.

Qual è il risarcimento previsto ?

I passeggeri vittime di un ritardo aereo o di una cancellazione, hanno diritto a percepire una compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea da un minimo di €250 fino ad un massimo di €600.

Oltre al risarcimento in termini monetari, il passeggero ha diritto anche all’assistenza che comprende: fornitura di pasti e bevande in congruità con l’attesa, sistemazione in albergo e trasferimenti da e per l’aeroporto (nel caso siano necessari uno o più pernottamenti), possibilità di effettuare due telefonate. Questo è quanto previsto anche dalla Carta dei Diritti del Passeggero.

La compensazione pecuniaria prevista in base alla Carta dei Diritti del passeggero si calcola in base alla tratta (internazionale o intracomunitaria) e alla distanza percorsa. Di seguito le specifiche:

-voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 Km, Euro 250,00

-voli intracomunitari superiori a 1500 Km, Euro 400,00

-voli internazionali inferiori o pari a 1500 Km, Euro 250,00

-voli internazionali tra 1500 Km e 3500 Km, Euro 400,00

-voli internazionali superiori a 3500 Km, Euro 600,00.

Si dice che la compensazione pecuniaria non sia dovuta nel caso in cui:

-la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, ad esempio, avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi.

-il passeggero sia stato informato della cancellazione:

1)con almeno due settimane di preavviso;

2)nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto.

3)meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Ma vi è di più. La possibilità di ottenere, in taluni casi, anche il risarcimento del maggior danno.

Il rimborso forfetario previsto dal Regolamento comunitario citato, non può essere considerato esaustivo laddove il viaggiatore riesca a provare di aver subito, comunque, un danno ulteriore rispetto a quello forfetariamente risarcitogli.

A titolo esemplificativo, si pensi alla giornata di vacanza eventualmente non usufruita proprio a causa del ritardo nell’esecuzione del trasporto aereo, cagionato dall’overboooking, oppure, nel caso si trattasse di viaggio con destinazione Italia, presumibilmente, di rientro, sarebbe opportuno, calcolare nella somma da risarcire al viaggiatore la perdita subita sotto il profilo del mancato rientro al lavoro.

In questi casi la prova sembra facilmente fornibile presentando il contratto di soggiorno nel luogo di destinazione, nel primo caso, o il prospetto degli emolumenti annui percepiti da cui evincere facilmente il valore venale da assegnare ad una (o più) giornate di lavoro perdute a causa del ritardato rientro dovuto a responsabilità del vettore.

A riguardo, anche la Corte di Giustizia dell’UE si è espressa nel 2012, con una importante sentenza in cui ha statuito che i passeggeri, quando un volo viene cancellato, possono chiedere il rimborso per il danno morale, oltre che per quello materiale.

In tal caso, la Corte precisa che la nozione di risarcimento supplementare consente al giudice nazionale di concedere il risarcimento del danno morale cagionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale: il risarcimento supplementare (per un limite massimo di Euro 4.750,00 per passeggero) è destinato a completare l'applicazione delle misure uniformi e immediate previste dal Regolamento 261/2004.

 Altre cause di disagi che danno diritto al risarcimento del danno

La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ed il Regolamento Comunitario n. 889/2002/CE, prevedono a tutela dei passeggeri del voli aerei l’obbligo di risarcire il danno fino all’importo di Euro 1.167,00 se al termine del volo il bagaglio risulta danneggiato, distrutto o smarrito.

BAGAGLIO CONSEGNATO IN RITARDO, SMARRITO O DANNEGGIATO

Tra i disagi che il viaggiatore può subire troviamo i casi di danni ai bagagli dati in consegna alle compagnie aeree.

Capita spesso infatti di giungere all’aeroporto e di non vedersi recapitare il bagaglio consegnato al vettore aereo, di riceverlo in ritardo o danneggiato o addirittura mancante di parte del suo contenuto.

Se dopo 21 giorni dalla data di arrivo del volo il bagaglio non viene ritrovato, lo stesso si considera smarrito.

Anche in questi casi la compagnia aerea dovrà risarcire il viaggiatore del danno subito se non riesce a dimostrare che lo smarrimento del bagaglio è derivato da un evento eccezionale ed imprevedibile.

Si ricordi che nella prassi il vettore aereo tende a risarcire in primo luogo i danni materiali adeguatamente comprovati (come per es. valutazione del valore economico della valigia danneggiata o acquisto di una nuova valigia in sostituzione della stessa).

I termini per formulare il reclamo nel caso di bagaglio danneggiato scadono trascorsi 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio.

 
N.B. Tutte le azioni legali volte ad ottenere la compensazione pecuniaria per il disagio subito hanno un termine di prescrizione di tre anni dal giorno in cui il passeggero è stato vittima del disagio.


Celeste Collovati
Legale Aspes- associazione per servizi al cittadino-

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