LAVORO AUTONOMO: L’ABC DELLE NUOVE
GARANZIE
Per qualsiasi chiarimento potete
rivolgervi ad ASPES, servizi al cittadino
Celeste Collovati
E’ stato finalmente approvato
il DDL SUL LAVORO AUTONOMO con tutele opportune per chi non e’ titolare
di un tipico contratto di lavoro dipendente.
Servira’ per aumentare le tutele nelle transazioni commerciali e fare in modo che i
lavoratori autonomi non vengano “colpiti
da contratti a cui non si possono sottrarre".
Il documento provvede a
tutelare le altre categorie quali ad esempio chi ha partite IVA e co.co.co , i liberi
professionisti e chi ha contratti di collaborazione.
- potranno dedurre fiscalmente gli oneri sostenuti per la contro il rischio di mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo
- potranno dedurre il 100% delle spese di formazione fino a 10mila euro come ad esempio la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale
- potranno dedurre il 100% delle spese per i servizi di ricollocazione
- potranno dedurre il 100% ma nei limiti di 5mila euro, anche per le spese per i servizi per il lavoro
- potranno percepire indennità di maternità anche continuando a lavorare
- potranno avvalersi di congedi parentali di sei mesi fino a tre anni di vita del bambino
- durante la gravidanza, malattia ed infortunio, il rapporto di lavoro rimane sospeso per massimo 150 giorni privi di retribuzione
- qualora malattia e di infortunio siano di tale gravità da impedire lo svolgimento della lavorativa per oltre 60 giorni il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia e infortunio fino a un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e premi sospesi in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di stop.
- tempi di rimunerazione non potranno essere superiori a 60 giorni dalla fattura.
- E’ prevista la nullita’ delle clausole che conferiscono la facoltà di modificare unilateralmente dal contratto
- E’ prevista la nullita’ delle clausole che conferiscono al committente la facoltà di recedere senza preavviso dal contratto.
- Le invenzioni fatte dal lavoratore autonomo in esecuzione o in adempimento del contratto, i relativi diritti di utilizzo economico spettano solo al professionista
- il lavoratore che svolge il proprio lavoro subordinato sviluppato con smartphone o computer soprattutto “da remoto” ha diritto ad una retribuzione e trattamento normativo pari a quello dei suoi colleghi che svolgono lo stesso incarico.
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o scrivere dirittissimo@gmail.com
Aspes