RAPPORTO INQUILINO – PROPRIETARIO QUALI TUTELE?
Quali tutele per il proprietario se un inquilino ha danneggiato
la casa che gli abbiamo dato in locazione?
Come bisogna comportarsi di fronte ad un inquilino che, oltre a
non pagare le mensilità pattuite, ha danneggiato parti fondamentali della casa?
Ex art. 1590 c.c. un inquilino ha il dovere di restituire la
cosa locata nelle medesime condizioni nelle quali gli è stata consegnata,
salvo ovviamente il normale deperimento dovuto al trascorrere del tempo e
all’usura.
Il
conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha
ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti,
salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in
conformità del contratto.
Esistono degli accorgimenti a tutela del proprietario che
permettono di prevenire eventuali danni, per esempio, al momento della stipula
del contratto di locazione, è opportuno fare una sorta di verbale di consegna,
in cui si descrive lo stato dell’immobile e gli eventuali difetti già presenti.
Se tale verbale non è stato fatto, si presume che l’immobile
fosse in buono stato.
Per quanto riguarda la casa danneggiata, abbiamo visto che
l’inquilino è pienamente responsabile, a meno che non riesca a dimostrare che i
danni siano stati provocati da caso fortuito o comunque che non dipendano da
una sua responsabilità.
E’
possibile procedere con un’azione legale volta ad ottenere il risarcimento dei
danni patiti, il cui ammontare comprenderà sia le spese che sarà necessario
sostenere per le riparazioni, sia il cosiddetto lucro cessante,
ovvero il mancato guadagno dovuti all’impossibilità di locare nuovamente
l’immobile nell’attesa che terminino i lavori di riparazione.
E’
bene sapere che incombe al locatore, che i danni pretende, fornire la prova
del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento
intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione
dell’immobile, essendo quindi onere del conduttore dimostrare il fatto
impeditivo della sua responsabilità, che il deterioramento si è verificato per
uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile.
Per
quanto riguarda le mensilità non pagate, è possibile procedere con una
procedura giudiziale di sfratto per morosità che consente di adire l’autorità
giudiziaria per ottenere il pagamento delle mensilità e lo sfratto del
conduttore dall’immobile locato.
Per
maggiori informazioni scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com
www.dirittissimo.com - sezione civile
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