RECUPERO MENSILITA' NON PAGATE - COME FARE ?
Quanto tempo ha il lavoratore per procedere, tramite un Avvocato specializzato nel diritto del lavoro, per chiedere il pagamento di qualsiasi somma avente natura retributiva?
Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?
Fino a quando il lavoratore può agire in giudizio per vedersi riconoscere somme a titolo retributivo connesse allo svolgimento della propria prestazione lavorativa?
Che cosa è cambiato dal 2012 per i lavoratori che vogliano recuperare crediti retributivi legati al rapporto di lavoro (stipendi non pagati, differenze retributive di varia natura, TFR, etc …) ?
La maggior parte dei crediti retributivi legali al rapporto di lavoro hanno una prescrizione quinquennale (ex Art. 2948 c.c., commi 4 e 5).
Se da un lato, nulla è mutato riguardo alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i lavoratori delle cd. “piccole imprese” (fino a 15 dipendenti), diversa è la situazione dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti, per i quali è applicabile indistintamente la Riforma Fornero del 2012 che ha ridotto i casi di licenziamento illegittimo per i quali è prevista la reintegrazione, ora sostituita per la maggior parte dei licenziamenti con una tutela meramente risarcitoria (cd. “monetizzazione del licenziamento illegittimo”).
Anche giurisprudenza più recente si è chiesta se il “timore da recesso” ricorresse ora anche per i dipendenti delle grandi realtà, oggi non più assicurati dal reintegro in servizio in caso di licenziamento illegittimo.
Tale riflessione deve essere estesa, a maggior ragione, anche ai lavoratori post Jobs Act a cui si applica il contratto a tutele crescenti, per i quali la tutela “forte” reale non troverà quasi più applicazione, sostituita da una tutela meramente risarcitoria, al pari dei lavoratori delle piccole realtà.
Pertanto, è evidente che anche per tali lavoratori, debba trovare applicazione una prescrizione non più in costanza di rapporto, ma dal momento della cessazione dello stesso.
In tal senso, a seguito di ricorsi presentati da Avvocati del Lavoro di Milano e Torino, si è pronunciato il Tribunale di Milano e Torino (Trib. Milano Sez. Lav. 16 dicembre 2015 e Trib. Torino Sez. Lav. 25 maggio 2016), affermando che fino al luglio 2012, i crediti retributivi siano caratterizzati da prescrizione in costanza di rapporto e successivamente il termine risulta sospeso (vedi: Rivista Guida al Lavoro, n. 29/2016, pag. 36 e ss.).
Consigliamo al lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta al recupero di uno stipendio non pagato, del mancato riconoscimento di straordinari e ferie, del non pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto o altri crediti di natura retributiva, di rivolgersi ad un Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente, se è ancora nella possibilità di esercitare tale diritto, ed in caso positivo, procedere con la dovuta azione giudiziaria a tutela dei propri interessi.
Per informazioni e contatti scrivi a: dirittissimo@gmail.com oppure contatta il seguente numero: 328.2408154.
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