martedì 5 dicembre 2017


LICENZIAMENTO LAVORATRICE MADRE - L’Avvocato del Lavoro commenta:



La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 475/2017 in tema di nullità del  licenziamento di una lavoratrice nel periodo protetto.
Con la recente sentenza n. 475 dell’11 gennaio 2017 la Suprema Corte di Cassazione è tornata a precisare i confini dell’operatività delle garanzie per la lavoratrice che si trovi nel c.d. periodo protetto. La Cassazione, nell’accogliere la tesi dell’avvocato del lavoro della ricorrente, ha sancito non la mera illegittimità di un licenziamento comminato in tale periodo ma a comminare la vera e propria nullità dello stesso con ogni effetto di legge. I giudici ricordano che “gli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità sono costanti nell’affermare che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell’art. 2 della legge 1204/71; per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno (tra le molte, Cass., nn. 18357/04; 24349/10). In materia, il Giudice delle Leggi ha stabilito (sentenza n. 61/91) che la violazione dell’art. 2 della legge n. 1204/71 (ora d.lg.vo n. 151/01) è totalmente improduttivo di effetti comportando la nullità del licenziamento comminato alla donna durante la gestazione o il puerperio”.
La stessa decisione ha poi respinto anche il ricorso incidentale presentato dall’avvocato del datore di lavoro.
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