PROCEDURA PER RECUPERO PEREQUAZIONE PENSIONE BLOCCATA DAL 2011
Si informa tutti i lettori che la Corte Costituzionale si riunirà per decidere definitivamente la questione il 24 Ottobre 2017.
Pertanto, per chi volesse ancora procedere e far valere i suoi diritti, è ancora in tempo!!!
Le fasi da seguire sono:
1) far elaborare i conteggi degli arretrati di perequazione che Vi spettano dal 2011
2) inviare, nostro tramite, la diffida interruttiva della prescrizione
3) valutare la fase giudiziale in base anche al risultato dei conteggi
Seguiamo tutta la procedura anche tramite email per chi fosse impossibilitato a recarsi presso i nostri uffici di Milano- Via Lucca 44.
La documentazione necessaria da preparare e da inviare alla email: rivalutazionepensione@gmail.com è la seguente:
-c.i. e c.f. fronte e retro;
-cedolini accreditamento pensione Inps: novembre- dicembre 2011- gennaio 2012-2013-2014-2015-2016-2017
-CUD o 730 dal 2012 al 2017
Per ulteriori informazioni scrivi a: dirittissimo@gmail.com o contatta il: 328.2408154
Informazioni quotidiane di diritto, soluzioni a problematiche giuridiche!
Raccontaci il tuo caso: scrivici a studiolegale@dirittissimo.com o chiamaci al 328.2408154.
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giovedì 29 giugno 2017
mercoledì 7 giugno 2017
XIV. PRESCRIZIONE
DEI CREDITI DI LAVORO DOPO LA LEGGE FORNERO (per la prescrizione
pre-Fornero)
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quanto tempo ha il lavoratore per procedere,
tramite un Avvocato del Lavoro, per chiedere il pagamento di qualsiasi somma
avente natura retributiva?
Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?
Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato
del Lavoro con questo articolo si pone l’obiettivo di spiegare la durata della
prescrizione dei crediti retributivi, ovvero fino a quando il lavoratore può
agire in giudizio per vedersi riconoscere somme a titolo retributivo legate
allo svolgimento della propria prestazione lavorativa.
Che cosa è
cambiato dal 2012 per i lavoratori che vogliano recuperare crediti retributivi
legati al rapporto di lavoro (stipendi non pagati, differenze retributive di
varia natura, TFR, etc …) ?
Come già
specificato la maggior parte dei crediti retributivi legali al rapporto di
lavoro hanno una prescrizione quinquennale (ex Art. 2948 c.c., commi
4 e 5).
Se da un lato
nulla è mutato circa la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi
per i lavoratori delle cd. “piccole imprese” (fino a 15 dipendenti), diversa è
la situazione dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti,
per i quali è applicabile indistintamente la Riforma Fornero del 2012 che, come
noto, ha ridotto i casi di licenziamento illegittimo per i quali è prevista la
reintegrazione, ora sostituita per la maggior parte dei licenziamenti con una
tutela meramente risarcitoria (cd. “monetizzazione del licenziamento
illegittimo”).
Pertanto la
giurisprudenza più recente è stata sollecitata dagli Avvocati del Lavoro a
chiedersi se il “timore da recesso” ricorresse ora anche per i dipendenti delle
grandi realtà, oggi non più assicurati dal reintegro in servizio in caso di
licenziamento illegittimo.
Ovviamente tale
riflessione deve essere estesa, a maggior ragione, anche ai lavoratori post
Jobs Act a cui si applica il contratto a tutele crescenti, per i quali la
tutela “forte” reale non troverà quasi più applicazione, sostituita da una
meramente risarcitoria, al pari dei lavoratori delle piccole realtà.
Pertanto pare
lecita conseguenza che anche a tali lavoratori debba trovare applicazione una
prescrizione non più in costanza di rapporto, ma dal momento della cessazione
dello stesso.
In tal senso, a
seguito di ricorsi presentati da Avvocati del Lavoro di Milano e Torino, si
sono pronunciati rispettivamente i giudici Di Leo e Croci (Trib. Milano Sez.
Lav. 16 dicembre 2015 e Trib. Torino Sez. Lav. 25 maggio 2016) affermando che
fino al luglio 2012 i crediti retributivi siano caratterizzati da prescrizione
in costanza di rapporto e successivamente il termine risulta sospeso (Rivista
Guida al Lavoro, n.29/2016, pag. 36 e ss.).
In conclusione,
è opportuno che il lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta al
recupero di uno stipendio non pagato, del mancato riconoscimento di
straordinari e ferie, del non pagamento del TFR e delle competenze di fine
rapporto o altri crediti di natura retributiva, si rivolga ad un Avvocato del
Lavoro per verificare preventivamente se è ancora nella possibilità di esercitare
tale diritto, ed in caso positivo, procedere con la dovuta azione giudiziaria a
tutela dei propri interessi.
Vuoi saperne di più sull’argomento
e conoscere se sei ancora in tempo per recuperare il tuo credito di lavoro?
Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro!
Scrivi a dirittissimo@gmail.com
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