martedì 7 luglio 2020



L'indebito nelle prestazioni assistenziali
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ED INDEBITI CIVILI - DISTINZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Anzitutto, occorre distinguere l'indebito assistenziale da quello previdenziale.
Per l’indebito assistenziale la normativa di riferimento diverge dal classico indebito previdenziale.
Quest’ultimo, infatti, riguarda gli errori commessi dall’Ente Inps sull’erogazione della pensione di anzianità, per esempio, errori di calcoli.
Ricade quindi nel generale principio civilistico della ripetizione dell’indebito; pertanto casi riconducibili al mero fatto della corresponsione, in mancanza assoluta di qualsivoglia titolo.
In tali casi, qualora venga accertato il dolo omissivo del pensionato, ovvero il non aver comunicato le variazioni in aumento del reddito all’Inps, quest’ultimo ha diritto a richiedere la restituzione di importi già versati. Sarà dunque onere del pensionato provare che la variazione del proprio reddito è stata prontamente comunicata formalmente all’Ente.
Diverso è il caso dell’indebito assistenziale, come nel caso di specie,  in riferimento al quale valgono regole diverse a seconda del tipo di prestazione assistenziale che viene richiesta indietro.
La legge ha previsto per quest’ultimo delle specifiche ipotesi di irripetibilità (a seconda della buona o mala fede del pensionato) e diverse sanatorie.
La Cassazione afferma che in materia di prestazioni assistenziali il riferimento è all'articolo 2033 C.C. che legittima la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale.
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha nel tempo, moderato progressivamente il criterio soppesando anche la necessità di riconoscere il legittimo affidamento del pensionato, titolare della prestazione.

La Cassazione ribadisce questo orientamento tramite la lettura dell'articolo 3-ter del Dl. 850/1976 convertito con legge numero 29/1977 secondo cui gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli
invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. A tale disposizione si aggiunge quanto affermato dall'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 convertito nella L. 291/1988 secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità [...] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Dalla lettura delle due predette disposizioni legislative, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), o nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali.
A tal proposito, si è espressa la Corte di Cassazione (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) su di un caso analogo riguardante l’erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario.
Il ricovero dell’assistito – afferma la Giurisprudenza- in una casa di cura a spese dello Stato (ovvero ricovero gratuito) non fa sorgere l’obbligo per tutto il tempo della stessa degenza, di corresponsione dell’indennità di accompagnamento.

Una volta accertata la contemporanea erogazione del servizio gratuito in casa di cura e dei ratei di accompagnamento nell’arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell’assistito l’affidamento sulla liceità dell’erogazione dei ratei di tale indennità contemporaneamente alla fruizione del ricovero gratuito a carico dello Stato, non sussistendo i presupposti dell’accompagnamento in presenza di un’assistenza continua e gratuita presso una casa di cura, diventa legittima la richiesta da parte dell’ente previdenziale, di ripetizione dei ratei già corrisposti per la suddetta indennità.

Se ti è stata recapitata una raccomandata dall'Inps con richiesta di restituzione importi già corrisposti, verifica tramite l'avvocato delle pensioni se sia legittima o se sia possibile richiedere l'annullamento!

Scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com 

www.dirittissimo.com