venerdì 28 febbraio 2020



Sei stato vittima di un incidente stradale?!

Lo Studio Legale Dirittissimo, mediante i suoi avvocati, propone una tutela stragiudiziale completa del Vostro sinistro stradale.

Precisamente:

I professionisti esamineranno nei fatti la responsabilità delle parti nel sinistro; di tutte le persone che si rivolgeranno ai professionisti dello studio, sia soggetti privati che società che svolgano servizi di trasporto, nonché l’azione di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte, nel caso in cui il dipendente si sia infortunato durante l’orario di lavoro e sia nell'impossibilità di svolgere la propria attività di dipendente.

Nel merito, i professionisti dello studio esamineranno la documentazione utile da Voi prodotta (a titolo esemplificativo: Carta identità e Codice fiscale e Patente dei conducenti dei veicoli coinvolti, modulo di costatazione amichevole, verbale della Municipale, certificati medici, dati della polizza assicurativa dei veicoli coinvolti) il tutto per verificare se ci siano in concreto gli estremi per una richiesta di risarcimento del danno.

La richiesta di risarcimento del danno può riguardare sia i danni relativi al veicolo, sia i danni relativi alla persona e potrà essere inoltrata sia nell'ipotesi in cui le lesioni siano inferiori al 9% della Tabella relativa al danno biologico prevista dal Tribunale di Milano (lesioni di lieve entità), sia nell'ipotesi che tali lesioni siano superiori al 9% (ovvero lesioni di grave entità).

Svolta la prima consulenza, si procederà con l’invio di una diffida nei confronti dell’assicurazione di controparte.

Per questa fase è previsto:
-studio della documentazione reperita in precedenza;
-redazione della diffida ed invio della stessa;
-trattazione con i periti dell'assicurazione di controparte e con il liquidatore al fine di determinare la proposta di liquidazione da parte della Compagnia Assicurativa.

N.B. Si specifica che se si desidera inviare anche la lettera di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte per infortuni subiti dal lavoratore durante l’orario di lavoro, questa avrà un costo esiguo ulteriore.

Qualora ci fossero lesioni, un ulteriore costo – modesto - che il cliente dovrebbe sostenere è quello relativo alla perizia medica redatta da un nostro consulente affidabile e qualificato, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Milano.

Una volta liquidato l'importo dalla Compagnia Assicurativa, la stessa provvederà a liquidare il risarcimento per il cliente e quanto anticipato per spese mediche, medicinali e perizia del CTU.
Chi fosse interessato a tale consulenza, ci contatti direttamente ai numeri di telefono riportati al termine dell'articolo in modo tale che tutte le informazioni su costi e modalità concrete di trattazione del sinistro verranno spiegate ed indicate a ciascuna persona interessata.

Nel caso in cui invece il cliente volesse procedere giudizialmente, la situazione sarà differente ed i costi verranno preventivati in sede di appuntamento.

Se sei stato coinvolto in un incidente stradale e necessiti di una consulenza legale, contattaci al seguente indirizzo email: studiolegale@dirittissimo.com 

www.dirittissimo.com - trattazione sinistri stradali

mercoledì 26 febbraio 2020


PRESCRIZIONE PER CHIEDERE IL PAGAMENTO DI STIPENDI MAI RICEVUTI: QUANTO TEMPO?

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) quali sono gli effetti sulla prescrizione dei crediti di lavoro nelle aziende con più di 15 dipendenti?

C’è stata a riguardo, una recente pronuncia ( Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri – Luglio 2019) che ha confermato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), la prescrizione dei crediti di lavoro (ovvero il momento dal quale decorre il termine di 5 anni per agire in giudizio) non decorre in corso di rapporto nemmeno nelle aziende con più di 15 dipendenti.

 L'art. 2948 n. 4 del codice civile prevede  cinque anni il predetto termine e prima dell’introduzione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la sentenza n. 63 del 10/6/1966 della Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità di tale norma, poiché non consentiva il decorso della prescrizione in corso di rapporto dal momento che il lavoratore "può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè il timore del licenziamento".

Successivamente, con l'introduzione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi di lavoro si differenziava a seconda del grado di stabilità del rapporto di lavoro, ovvero se l’eventuale Giudice avesse il potere o meno di ristabilire o meno la reintegrazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

Con l'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e con le sostanziali modifiche all'art. 18 St. Lav., le tutele previste in favore del lavoratore ingiustamente licenziato sono state indebolite, limitando sempre le possibilità per il giudice di stabilire la reintegra dello stesso.

Pertanto, ad oggi, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla soglia numerica occupazionale del datore di lavoro (azienda) presso cui sono impiegati, la prescrizione quinquennale decorre dal termine del rapporto di lavoro.

Per avere maggiori informazioni puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com

www.dirittissimo.com - sezione lavoro-