lunedì 16 gennaio 2017



VICINI RUMOROSI??

QUALI RIMEDI?




Lo stesso rumore può essere per alcuni causa di disturbo, per altri invece no.
Alle volte è necessario attraverso ausili tecnici- scientifici misurare anche a livello giuridico, il rumore,
per verificare se quest'ultimo sia nei limiti della tollerabilità stabilita dalla legge.
 
Se il rumore supera questi valori limite di pressione sonora il rumore si valuta come fastidioso, intollerabile ed inaccettabile ed è possibile per il soggetto disturbato difendersi e reagire: con una diffida o una denuncia-esposto, se non basta con azione giudiziale. Per il rilevamento, misurazione e controllo del rumore occorre però rivolgersi a organismi (esempio le ARPA) o consulenti specializzati (avvocati o tecnici competenti in acustica).

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         1) Normativa

·         la materia del rumore è disciplinata da varie norme, alcune codicistiche (art. 844 del codice civile e art. 659 del codice penale), altre speciali e pubblicistiche (la legge quadro n 447 del 1995, suoi decreti di attuazione nonchè norme specifiche per vari settori, dal traffico stradale, a quello ferroviario, al rumore delle discoteche, ai requisiti degli edifici)

·         Il rapporto tra le due norme è di reciproca autonomia e complementarietà.

·         L'art. 844, del codice civile, è la norma fondamentale per soggetto che subisce un rumore, consentendo la reazione e tutela in sede giudiziale quando le immissioni cui è sottoposto superino la normale tollerabilità. La giurisprudenza, dietro indicazioni di tipo medico scientifico, considera intollerabili le immissioni che superino di tre decibel il rumore di fondo di quella zona.

·         La normativa pubblicistica è invece finalizzata alla tutela della collettività: contempera le esigenze collettive alla fruizione di un ambiente meno inquinato con le altre esigenze spesso con questo confliggenti ( esigenze della produzione, del commercio): dà per scontato che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo. Fissa dei limiti di accettabilità del rumore, sia in emissione (rumore misurato in prossimità della fonte), sia di immissione (rumore misurato in prossimità del ricevente); limiti che possono cambiano a seconda della zona della città



          2) Normale tollerabilità e limiti di accettabilità

·         Tra la "normale tollerabilità" prevista dall'art. 844 c.c. ed i "limiti di accettabilità" fissati dalla normativa pubblicistica non vi è coincidenza. Senza entrare in questa sede nello specifico si può affermare che i limiti della normale tollerabilità sono molto più rigorosi rispetto ai limiti della accettabilità.

·         Un rumore può rientrare nei limiti di accettabilità ma essere superiore alla "normale tollerabilità".

·         In tal caso il singolo danneggiato può reagire e far cessare o diminuire il rumore.



         3) Tipologia di danni causati dal rumore

·         Il rumore può essere causa di danno patrimoniali e non patrimoniali. Per i primi si può pensare alla svalutazione commerciale del proprio immobile; per i secondi il danno alla salute o al peggioramento della qualità della vita (danno esistenziale).



          4) Cosa fare?

·         Che può fare in concreto la persona disturbata? Il primo passo da consigliare è quello di scrivere una diffida, direttamente o tramite legale, chiedendo la cessazione o la riduzione delle immissioni rumorose. Se il danneggiato non ottiene effetto, ha due strade: o ricorre all'autorità giudiziaria (previa verifica che il rumore superi la normale tollerabilità, verifica che va fatta tramite tecnico specializzato, come dirò in prosieguo) oppure può presentare un esposto al Comune. Questo manda proprio personale (o quello dell'ARPA) per le verifiche del caso.

·         Ma attenzione, ciò che i tecnici del Comune o ARPA controllano è se sono o meno rispettati i limiti di accettabilità (che, lo si ripete, sono cosa diversa dalla normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., anche per i criteri di misurazione).

·         Se i tecnici riscontrano che il rumore supera questi limiti di accettabilità, il Comune sanziona il soggetto disturbante e dispone la cessazione/contenimento del rumore.

·         Se per qualsiasi ragione il soggetto disturbato non ottiene rimedio (ad esempio, perchè i tecnici non hanno riscontrato il supero dei limiti di accettabilità ma il rumore è intollerabile oppure perchè il soggetto obbligato non adempie) allora è necessario il ricorso all'azione giudiziale.

·         Tutela giudiziaria in via di urgenza

·         Proprio in considerazione del fatto che la sottoposizione a rumore è causa di danno alla salute dell'individuo, bene primario tutelato dall'art. 32 della Costituzione, è possibile ottenere in via di urgenza, e quindi in tempi molto brevi, un ordine al soggetto disturbante (che sia privato o impresa o Pubblica amministrazione, è indifferente), di cessazione dell'attività causa di inquinamento o di contenimento del rumore nei limiti della tollerabilità.


      5) Tecnico acustico competente

·         Prima di dar corso all'azione giudiziale, come accennavo sopra, è però opportuno che il soggetto faccia eseguire una perizia da tecnico specializzato per verifica che il rumore disturbante superi effettivamente il limite della normale tollerabilità.

·         Presso ogni Regione è tenuto un Albo dei tecnici competenti in acustica.


·          sentenze su ogni tipologia di rumore ( ad esempio : il rumore prodotto dal vicino di casa, a quello del locale di intrattenimento musicale, a quello delle campane, a quello di animali).


Per maggiori info scrivi a: dirittissimo@gmail.com