VICINI RUMOROSI??
QUALI RIMEDI?
Lo
stesso rumore può essere per alcuni causa di disturbo, per altri invece no.
Alle volte è necessario attraverso ausili tecnici- scientifici misurare anche a livello giuridico, il rumore,
per verificare se quest'ultimo sia nei limiti della tollerabilità stabilita dalla legge.
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1) Normativa
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la materia del rumore è disciplinata da varie
norme, alcune codicistiche (art. 844 del codice civile e art. 659 del codice
penale), altre speciali e pubblicistiche (la legge quadro n 447 del 1995, suoi
decreti di attuazione nonchè norme specifiche per vari settori, dal traffico
stradale, a quello ferroviario, al rumore delle discoteche, ai requisiti degli
edifici)
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Il rapporto tra le due norme è di reciproca
autonomia e complementarietà.
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L'art. 844, del codice civile, è la norma
fondamentale per soggetto che subisce un rumore, consentendo la reazione e
tutela in sede giudiziale quando le immissioni cui è sottoposto superino la
normale tollerabilità. La giurisprudenza, dietro indicazioni di tipo medico
scientifico, considera intollerabili le immissioni che superino di tre decibel
il rumore di fondo di quella zona.
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La normativa pubblicistica è invece finalizzata
alla tutela della collettività: contempera le esigenze collettive alla
fruizione di un ambiente meno inquinato con le altre esigenze spesso con questo
confliggenti ( esigenze della produzione, del commercio): dà per scontato
che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo. Fissa
dei limiti di accettabilità del rumore, sia in emissione (rumore misurato in
prossimità della fonte), sia di immissione (rumore misurato in prossimità del
ricevente); limiti che possono cambiano a seconda della zona della città
2) Normale tollerabilità e limiti di accettabilità
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Tra la "normale tollerabilità" prevista
dall'art. 844 c.c. ed i "limiti di accettabilità" fissati dalla
normativa pubblicistica non vi è coincidenza. Senza entrare in questa sede
nello specifico si può affermare che i limiti della normale tollerabilità sono
molto più rigorosi rispetto ai limiti della accettabilità.
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Un rumore può rientrare nei limiti di accettabilità
ma essere superiore alla "normale tollerabilità".
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In tal caso il singolo danneggiato può reagire e
far cessare o diminuire il rumore.
3) Tipologia di danni causati dal rumore
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Il rumore può essere causa di danno patrimoniali e
non patrimoniali. Per i primi si può pensare alla svalutazione commerciale del
proprio immobile; per i secondi il danno alla salute o al peggioramento della
qualità della vita (danno esistenziale).
4) Cosa fare?
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Che può fare in concreto la persona disturbata? Il
primo passo da consigliare è quello di scrivere una diffida, direttamente o
tramite legale, chiedendo la cessazione o la riduzione delle immissioni
rumorose. Se il danneggiato non ottiene effetto, ha due strade: o ricorre
all'autorità giudiziaria (previa verifica che il rumore superi la normale
tollerabilità, verifica che va fatta tramite tecnico specializzato, come dirò
in prosieguo) oppure può presentare un esposto al Comune. Questo manda proprio
personale (o quello dell'ARPA) per le verifiche del caso.
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Ma attenzione, ciò che i tecnici del Comune o ARPA
controllano è se sono o meno rispettati i limiti di accettabilità (che, lo si
ripete, sono cosa diversa dalla normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.,
anche per i criteri di misurazione).
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Se i tecnici riscontrano che il rumore supera
questi limiti di accettabilità, il Comune sanziona il soggetto disturbante e
dispone la cessazione/contenimento del rumore.
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Se per qualsiasi ragione il soggetto disturbato non
ottiene rimedio (ad esempio, perchè i tecnici non hanno riscontrato il supero
dei limiti di accettabilità ma il rumore è intollerabile oppure perchè il
soggetto obbligato non adempie) allora è necessario il ricorso all'azione
giudiziale.
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Tutela giudiziaria in via di urgenza
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Proprio in considerazione del fatto che la
sottoposizione a rumore è causa di danno alla salute dell'individuo, bene
primario tutelato dall'art. 32 della Costituzione, è possibile ottenere in via
di urgenza, e quindi in tempi molto brevi, un ordine al soggetto disturbante
(che sia privato o impresa o Pubblica amministrazione, è indifferente), di
cessazione dell'attività causa di inquinamento o di contenimento del rumore nei
limiti della tollerabilità.
5) Tecnico acustico competente
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Prima di dar corso all'azione giudiziale, come
accennavo sopra, è però opportuno che il soggetto faccia eseguire una perizia
da tecnico specializzato per verifica che il rumore disturbante superi
effettivamente il limite della normale tollerabilità.
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Presso ogni Regione è tenuto un Albo dei tecnici
competenti in acustica.
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sentenze su ogni tipologia di rumore
( ad esempio : il rumore prodotto dal vicino di casa, a quello del locale di
intrattenimento musicale, a quello delle campane, a quello di animali).
Per maggiori info scrivi a: dirittissimo@gmail.com